Soglia di punibilità e indebita percezione di contributi agricoli (Cass. pen. Sez. III n. 22738 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione di contributi pubblici nel settore agricolo, di cui all’art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, il superamento della soglia di punibilità di euro 5.000 deve essere valutato con riguardo all’ammontare complessivo del beneficio finanziario indebitamente conseguito, senza che assuma rilievo il frazionamento dell’erogazione in più accrediti, né l’importo delle singole domande o riscossioni considerate isolatamente. Rileva, infatti, il risultato economico unitario della condotta, derivante dall’indicazione di dati non veritieri nelle domande di contributo. L’indicazione di dati falsi comporta la perdita dell’intero contributo e non soltanto della quota riconducibile al dato non veritiero. Ne consegue che, in sede di legittimità, la censura difensiva che pretenda il frazionamento delle singole erogazioni ai fini della soglia penale è inammissibile perché prospetta una soluzione incompatibile con l’assetto normativo e con il consolidato orientamento della Corte.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato responsabile, in primo grado, del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso in forma continuata ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 2 della legge n. 898 del 1986, con condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione, confermando integralmente la condanna.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, dovessero considerarsi le singole erogazioni e non la somma complessivamente percepita, poiché ciascuna riscossione era inferiore a euro 5.000. Ha inoltre dedotto l’erronea valutazione della disponibilità dei terreni, la mancata declaratoria di prescrizione e l’illegittimità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione centrale, rigettando il motivo con cui si chiedeva di frazionare l’indebito ai fini della soglia. Il reato di cui all’art. 2 della legge n. 898 del 1986 ricorre quando, mediante l’indicazione di dati non rispondenti al vero nelle domande dirette all’ottenimento di contributi, venga conseguito un beneficio economico non dovuto o superiore a quello spettante.
Richiamando un proprio precedente conforme (Sez. 3, n. 20239 del 15 febbraio 2022, Aloi), il Collegio ribadisce che, per la verifica del superamento della soglia di euro 5.000, occorre avere riguardo all’intero ammontare del beneficio indebitamente conseguito. Non è consentito il frazionamento dell’importo complessivamente percepito, neppure quando il beneficio sia stato erogato mediante più accrediti o in esecuzione di distinte domande.
La Corte precisa che l’indicazione di dati falsi comporta la perdita dell’intero contributo e non soltanto della quota direttamente riconducibile al dato non veritiero. L’ammontare rilevante coincide dunque con il totale delle somme indebitamente conseguite, non con le singole erogazioni considerate isolatamente. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, confutando adeguatamente la tesi difensiva.
Quanto agli altri motivi, il secondo e il quarto sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva del resto evidenziato l’allegazione, alle domande di pagamento, di un contratto di fitto palesemente falso, circostanza che incide sull’attendibilità del titolo detentivo invocato.
Il motivo sulla prescrizione è dichiarato manifestamente infondato. Ai fatti si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, che opera per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
È invece fondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello, pur rigettando le censure in punto di responsabilità, ha confermato la pena irrogata in primo grado senza procedere a un’autonoma rivalutazione della dosimetria. Manca la verifica della coerenza tra la pena complessivamente irrogata e la ricostruzione giuridica accolta, non emergendo se e in che misura la Corte territoriale abbia esercitato il proprio potere valutativo ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne deriva l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, limitatamente alla pena, con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità del ricorrente.
Nota della Redazione
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