Continuazione tra reati associativi: necessaria la prova della preordinazione originaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 14913 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., postula che i reati siano stati concepiti sin dall’inizio come parti di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già individuato nelle sue caratteristiche essenziali. L’unicità del disegno criminoso non può essere assimilata alla mera serialità delle condotte illecite, la quale è espressione di un programma di vita improntato al crimine e va penalizzata attraverso gli istituti della recidiva, dell’abitualità e della professionalità nel reato. La verifica della preordinazione non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali, ma deve essere dimostrata in concreto.

Il Fatto

Il condannato aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra due condanne per altrettanti delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la domanda, ritenendo non provato che, al momento della commissione del primo reato, l’istante avesse già programmato, sia pure a grandi linee, quello successivo. Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha giudicato infondato il ricorso. Ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i reati dedotti ai fini dell’applicazione della continuazione devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, il quale deve essere deliberato per conseguire un determinato fine e richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali. La Corte ha citato, sul punto, Sez. 5, n. 1766 del 2015, Sez. 1, n. 11564 del 2012 e Sez. 1, n. 44862 del 2008.

I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che l’unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite. La reiterazione della condotta criminosa, infatti, è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, pertanto penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo un parametro opposto rispetto a quello del favor rei sotteso alla continuazione.

La verifica della preordinazione non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva. È necessario dimostrare, in ogni caso, che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario. La Corte ha richiamato, in tal senso, Sez. 1, n. 37555 del 2015, Sez. 1, n. 35639 del 2013 e Sez. 5, n. 49476 del 2009.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata adeguata e priva di vizi logici. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato la significativa distanza temporale tra i due reati associativi, la non totale coincidenza degli ambiti territoriali di operatività dei sodalizi e la diversità dei loro componenti, elementi tutti dai quali è razionalmente desunta l’assenza di un’originaria ideazione unitaria.

Le censure difensive sono state, infine, giudicate in parte rivalutative e, come tali, inidonee a disarticolare le argomentazioni del giudice dell’esecuzione. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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