Vincite online al lordo nel reddito di cittadinanza e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 22736 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco on line. Tali somme devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, poiché l’accreditamento sul conto del vincitore costituisce di per sé acquisizione di un beneficio economico, senza che debba seguirne il materiale prelievo. L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto all’erogazione si risolve in errore su legge penale, che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva assolto l’imputata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la dichiarava colpevole dei reati di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 contestati ai capi 1) e 3), unificati dal vincolo della continuazione, condannandola alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Avverso tale pronuncia l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 7 citato e la manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva, in particolare, che gli accrediti sul conto gioco non costituivano vincite ma semplici storni conseguenti a precedenti giocate, che non era stata superata la soglia reddituale di accesso al beneficio e che difettava l’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo, in parte proposto per motivi non consentiti dalla legge, in parte generico e in parte manifestamente infondato, si risolve in una richiesta di rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, preclusa nel giudizio di legittimità, come ribadito dalla Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023.

Tutte le questioni relative all’importo delle somme giocate e vinte, al superamento della soglia reddituale, alla natura delle movimentazioni del conto gioco e alla possibile sussistenza di un errore informatico costituiscono questioni di fatto la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità, essendo la sentenza di appello esente dai vizi lamentati.

Quanto alla determinazione del reddito derivante dalle vincite on line, la Corte osserva che non occorreva verificare le perdite subite, rilevando unicamente l’accredito delle somme vinte e non anche il reimpiego o il prelievo materiale. Richiama sul punto il principio espresso dalla Sez. 3, n. 32172 dell’11/06/2025, secondo cui l’accreditamento degli importi sul conto del vincitore costituisce di per sé acquisizione di un beneficio economico. La censura relativa alla carenza di attività probatoria è stata giudicata generica.

La doglianza sull’errore di valutazione della modulistica concernente il motociclo è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale evidenziato che la modulistica indica testualmente quali veicoli devono essere dichiarati. Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte richiama la Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, secondo cui l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto all’erogazione si risolve in errore su legge penale che non esclude il dolo, non presentando la normativa sul reddito di cittadinanza connotati di cripticità.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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