Inammissibile ricorso per reversibilità ai nipoti senza prova vivenza a carico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14452 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale relativa alla spettanza della pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti è rilevante solo se risulti provato il requisito della vivenza a carico. Ove il giudice di merito abbia accertato il difetto di tale prova, egli non esclude la spettanza in astratto del trattamento, ma ne dichiara l’irrilevanza nel caso concreto: la censura che imputi al giudice un’affermazione mai resa è inammissibile. È parimenti inammissibile, per doppia conforme di merito, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, formulato in via ipotetica e senza indicazione dei dati reddituali rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto in via diretta la pensione di reversibilità della nonna defunta, assumendo la propria condizione di nipote maggiorenne orfano, inabile al lavoro e vivente a carico dell’ascendente. La domanda era stata rigettata in primo grado per difetto di prova del requisito della vivenza a carico.

La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la pronuncia, reputando irrilevante la questione di legittimità costituzionale già sollevata, proprio perché difettava l’accertamento del presupposto di fatto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della norma dichiarata incostituzionale e l’omesso esame di un fatto decisivo; l’Istituto ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 38, d.P.R. n. 818/1957, nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità resa da Corte cost. n. 88 del 2022, sostenendo che i giudici di merito avessero negato la spettanza della pensione sul presupposto della mancata inclusione dei nipoti tra i legittimati.

La Corte rileva che l’assunto non trova riscontro nella sentenza impugnata. I giudici territoriali non hanno affatto escluso che il ricorrente potesse beneficiare del trattamento in quanto non rientrante nelle categorie originariamente previste dalla norma, ma hanno ritenuto che, mancando la prova della vivenza a carico della nonna, la questione dell’astratta spettanza del trattamento ai nipoti maggiorenni inabili divenisse irrilevante.

Ne deriva l’inammissibilità del motivo: la censura muove da una premessa che il giudice di merito non ha mai affermato. Il percorso argomentativo della Corte territoriale è coerente con la giurisprudenza costituzionale richiamata, poiché la declaratoria di illegittimità non elimina il presupposto di fatto del diritto, ma ne amplia soltanto l’ambito dei possibili destinatari.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte territoriale verificato se i redditi del nucleo familiare fossero sufficienti a garantire anche il suo sostentamento o se non fosse invece il trattamento della nonna a contribuirvi prevalentemente.

La Corte dichiara inammissibile anche tale censura per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto la sua formulazione è meramente ipotetica: dal testo non è dato rilevare né l’ammontare dei redditi del nucleo familiare, né quello della pensione della nonna, né in che modo tali redditi concorressero al sostentamento. In secondo luogo, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è consentito nei casi di doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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