Soppressione dei tribunali subprovinciali e infondatezza della questione di legittimità costituzionale (TAR Marche n. 87 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti legislativi che dispongono la soppressione dei tribunali subprovinciali per asserito eccesso di delega, poiché la legge di delegazione non è disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge convertito e il procedimento legislativo ha rispettato i vincoli dell’art. 72 Cost., con esame in sede referente e approvazione in aula. I provvedimenti amministrativi di attuazione, in quanto meramente esecutivi del dettato normativo, non sono autonomamente censurabili una volta esclusa l’illegittimità costituzionale della fonte. L’ente locale è legittimato a impugnare gli atti che comportano un detrimento socio-economico per la propria comunità. L’antinomia tra fonti si risolve a favore delle leggi successive, che prevalgono su quelle anteriori incompatibili.
Il Fatto
Con i d.lgs. n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012, adottati in esercizio della delega conferita dalla l. n. 148 del 14 settembre 2011, venivano soppressi i tribunali subprovinciali, tra cui il Tribunale di Camerino, il cui circondario era accorpato a quello di Macerata. Il vertice dell’ufficio accorpante adottava una serie di provvedimenti per il trasferimento di beni e personale e per la riorganizzazione del servizio.
Il Comune di Camerino impugnava tali atti deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, la violazione dell’art. 22 della l. n. 97/1994 — che subordina l’accorpamento degli uffici statali nei comuni montani al parere preventivo dei sindaci — e l’illegittimità costituzionale delle fonti delegati per eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost. Il Ministero della Giustizia eccepiva l’inammissibilità del ricorso e ne chiedeva comunque il rigetto.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. L’ente locale, quale soggetto portatore di un interesse pubblico per legge, è legittimato a impugnare provvedimenti che comportano un detrimento alla realtà comunale sotto il profilo socio-economico.
Nel merito, applicando le coordinate ermeneutiche di Cons. Stato, ad. plen. n. 5 del 27 aprile 2015, il Tribunale esamina prioritariamente il motivo di illegittimità costituzionale. La questione è manifestamente infondata in forza della decisione della Corte cost. n. 237 del 24 luglio 2013 che, su doglianze identiche, ha ritenuto che la disposizione sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado non alteri l’omogeneità del decreto-legge convertito, risultando la delega diretta a realizzare risparmi di spesa e incrementi di efficienza.
Quanto al profilo procedimentale, il Tribunale richiama l’insegnamento della stessa pronuncia: i vincoli posti dall’art. 72 Cost. — esame in sede referente e riserva di Assemblea — risultano puntualmente rispettati, poiché i Regolamenti parlamentari pongono sullo stesso piano i disegni di legge di delegazione e quelli di conversione. Il voto di fiducia sull’articolo unico concentra discussione e votazione sullo stesso, senza ledere la norma costituzionale.
La conclusione non muta per effetto del sopravvenuto d.d.l. n. 2646 del 2025, poiché il tertium comparationis invocato non è una fonte dell’ordinamento ma un mero progetto di legge. Dall’infondatezza della questione costituzionale deriva l’infondatezza degli altri motivi: i provvedimenti impugnati sono meramente esecutivi del dettato normativo. Quanto all’art. 22 della l. n. 97/1994, in caso di antinomia le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. La performance positiva del cessato circondario non giustifica il sacrificio dell’intento di efficienza e razionalizzazione perseguito dal legislatore, non essendo allegato un principio di prova delle difficoltà di accesso alla giustizia. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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