Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1425 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di una pubblica amministrazione non può pretendere l’esecuzione coattiva prima della scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. Il commissario ad acta va nominato sin d’ora, ma assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 685/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Quel titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stato notificato. L’amministrazione non aveva adempiuto. La creditrice proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per la perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Collegio riafferma un principio di ordine sostanziale e processuale insieme. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, e cioè degli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’esecuzione. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Nel caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche mediante un funzionario delegato. All’attività commissariale non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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