Accesso agli atti di gara e cessazione della materia per ostensione sopravvenuta (TAR Campania n. 1728 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti amministrativi, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente alla decisione. Il riconoscimento in corso di causa della pretesa azionata non preclude al giudice la regolazione delle spese, che va operata secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio impone di valutare la fondatezza dell’originaria domanda alla luce della condotta processuale delle parti, ponendo le spese a carico dell’amministrazione che, con il proprio iniziale diniego, ha reso necessario il ricorso. Resta ferma la regola della irripetibilità delle spese nei confronti della parte controinteressata non costituita in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale, presentava al Comune di Sant’Anastasia un’istanza di accesso agli atti in relazione alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27. L’amministrazione riscontrava l’istanza con una nota di diniego parziale, avallando la dichiarazione di opposizione all’ostensione resa dalla società controinteressata.
La ricorrente impugnava quindi le note comunali e i dinieghi della controinteressata, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione. Nel corso del giudizio, a seguito della proposizione del ricorso, l’amministrazione provvedeva all’ostensione richiesta.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 il difensore della ricorrente dichiarava che, dopo la notifica del ricorso, era intervenuta l’ostensione della documentazione richiesta, chiedendo pertanto che fosse dichiarata la cessata la materia del contendere e insistendo per il riconoscimento delle spese di lite.
Il Collegio, preso atto della caducazione dell’interesse all’accesso per effetto del soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia si fonda sulla constatazione che l’oggetto del giudizio si è esaurito per fatto sopravvenuto, non residuando alcuna utilità dalla decisione di merito.
Sul governo delle spese il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. La condotta dell’amministrazione, che aveva inizialmente negato l’accesso e solo in seguito all’iniziativa giudiziale ha provveduto all’ostensione, giustifica la condanna del Comune al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto alla società controinteressata, rimasta non costituita, il Collegio ha statuito l’irripetibilità delle spese, coerentemente con la scelta processuale della parte di non partecipare al giudizio. Il giudice ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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