Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1098 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo non sia stato impugnato e sia decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Ove l’amministrazione resti inerte, il giudice ne ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione resistente non comporta compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere disposta nella forma degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione fino all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza al titolo costituito da una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini e notificata all’amministrazione. La domanda riguardava la condanna dell’amministrazione intimata a mettere a disposizione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, la somma di € 1.500,00 per tre anni scolastici.
La ricorrente ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con vittoria delle spese distratte in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, attestata da certificazione di cancelleria, e al decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Ha pertanto accolto il ricorso nei limiti indicati.
L’amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su istanza di parte e entro ulteriori sessanta giorni, il responsabile pro tempore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima direzione.
Il Tribunale ha precisato che la nomina non comporta compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha richiamato, sul punto, l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di plurimi precedenti amministrativi.
Il Tribunale ha inoltre affermato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha stabilito che il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, debitamente compilato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco dedicato.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione intimata, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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