Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale nel differimento prova orale (TAR Campania n. 2872 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento dell’istanza cautelare e di successiva ammissione del candidato a sostenere la prova orale del concorso, senza riserva sull’esito del giudizio, è cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato conseguito il bene della vita cui il ricorrente aspirava. La declaratoria di cessazione non preclude la regolazione delle spese, che va operata secondo la regola della soccombenza virtuale, valutando la probabile fondatezza del ricorso e la condotta processuale delle parti. L’amministrazione che ha adempiuto prontamente all’ordine cautelare non è esente dalla condanna alle spese, ove l’atto impugnato risulti verosimilmente illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Presidente della Commissione aveva negato il differimento della prova orale richiesto per ragioni di salute, nel contesto di una procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente. Il diniego si fondava sulla coincidenza della prova con l’ultima seduta della Commissione e comportava, di fatto, l’esclusione dal concorso.
Con decreto cautelare monocratico il Tribunale aveva ordinato il riesame del provvedimento, ottenendo la convocazione del ricorrente alla prova orale per il 23 marzo 2026. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo conseguito l’ammissione senza riserva, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha accolto l’eccezione dell’Avvocatura erariale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva e disponendo l’estromissione dal giudizio del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Collegio ha condiviso l’assunto secondo cui il potere provvedimentale in materia di gestione delle sedute, dei calendari e dei differimenti delle prove resta ascritto alla competenza dell’amministrazione scolastica procedente, restando irrilevante la sola ricomprensione della procedura tra gli interventi finanziati con risorse PNRR.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva convocato il ricorrente per il sorteggio del 23 marzo e la prova orale del 24 marzo 2026, senza riserva sull’esito del giudizio. È stato così riconosciuto che la parte ha conseguito il bene della vita cui aspirava con il gravame.
Il Collegio è pervenuto alla regolazione delle spese applicando la regola della soccombenza virtuale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’U.S.R. Campania sono stati condannati in solido al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La condanna è stata motivata sul rilievo che la cesura del rapporto processuale è dipesa dal pronto adempimento dell’amministrazione all’ordine cautelare, ma la richiesta del ricorrente era fondata su una situazione sanitaria documentata e su reiterate istanze di differimento, che rendevano verosimilmente illegittimo il diniego originario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.