Clausola di accettazione integra l’offerta tecnica incompleta (Cons. Stato n. 5559 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia dell’affidamento dei contratti pubblici, le omissioni dell’offerta tecnica relative ai requisiti minimi della lex specialis non ne comportano l’esclusione quando l’offerente abbia inserito una clausola di impegno generale all’accettazione e all’osservanza delle indicazioni dei documenti di gara non esplicitate in offerta. Tale clausola non integra una integrazione postuma dell’offerta, ma vale ad accertare che l’impegno era già ab origine comprensivo dei requisiti non esplicitati, senza necessità di modificarli in fase esecutiva. L’omessa indicazione di quanto la stazione appaltante si riserva di determinare in sede esecutiva non viola i requisiti minimi. Il principio del risultato non dequota il requisito, che resta integralmente rispettato. Il giudizio di anomalia ha carattere globale e sintetico e non si risolve nella parcellizzazione delle singole voci di costo.
Il Fatto
È in contestazione la legittimità della procedura di affidamento del servizio di igiene urbana e servizi complementari di un comune, di durata settemale, indetta da una città metropolitana quale stazione appaltante qualificata. L’affidamento è stato disposto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, cod. proc. amm. La società collocatasi prima in graduatoria ha ottenuto l’aggiudicazione; la seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Sardegna, deducendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti minimi del capitolato.
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Entrambe le società hanno proposto appello, principale e incidentale. Il Comune si è costituito deducendo l’infondatezza di entrambi i gravami.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il rapporto tra i due gravami. Nel solco del confronto tra giudice nazionale e giudice europeo, richiamato con la sentenza della Corte di giustizia UE, Sez. X, 5 settembre 2019, C-333/18, Lombardi, si è consolidato il principio per cui, in presenza di ricorsi reciprocamente escludenti, la prioritaria analisi del ricorso incidentale non può far omettere la trattazione di quello principale, essendo a quest’ultimo sotteso un interesse strumentale alla riedizione della gara.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la funzione della tabella dei mezzi equivalenti: essa illustra solo il numero e la tipologia di mezzi necessari a raggiungere il monte-ore dello spazzamento e non contiene un’offerta, sicché non può fondare la tesi che l’impegno dell’aggiudicataria fosse limitato ai valori tabellari. Significativo, sul punto, il rilievo che la stessa stazione appaltante, nel progetto posto a base di gara, aveva calcolato un numero di spazzatrici equivalenti addirittura inferiore a quello indicato dall’aggiudicataria.
Poiché l’offerta non contiene indicazioni contrarie ai requisiti, ma semplicemente omette di specificarli, la Corte applica la clausola di impegno residuale contenuta nel piano operativo di gestione, con la quale l’aggiudicataria ha accettato ogni ulteriore indicazione della lex specialis, ivi compresi i requisiti su spazzatrici, contenitori di oli esausti ed ecocentri mobili. Tale lettura non viola il principio di legalità né il divieto di integrazione postuma: non si dequota il requisito, ma si dimostra che esso è rispettato; la clausola reca un impegno ex ante, e non richiede modifiche in fase esecutiva. La Corte osserva che, data la complessità del servizio, è fisiologico che le offerte non riportino pedissequamente tutti i requisiti de minimis.
Quanto al servizio di raccolta nei porti, il Collegio conferma la lettura del TAR: l’indicazione di 17 passaggi in alta stagione, a fronte di 121 nel periodo spalla, è frutto di un errore materiale, ictu oculi riconoscibile, coerente con la dichiarata estensione delle condizioni dell’alta stagione al periodo spalla e con i dati relativi alla frazione organica.
Sui restanti motivi, la Corte ribadisce che il giudizio di anomalia ha carattere globale e sintetico e non può risolversi in una “caccia all’errore” tra le singole voci di costo: le giustificazioni non modificano l’offerta, ma ne illustrano la sostenibilità economica. L’appello principale è quindi respinto e l’appello incidentale dichiarato improcedibile. L’appellante principale è condannato alle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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