Silenzio della PA su SCIA e poteri inibitori richiedono diffida del terzo (TAR Campania n. 2566 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema della SCIA, il terzo che intenda contestare la segnalazione non può aggredirla come atto autonomamente impugnabile, ma deve sollecitare l’amministrazione all’esercizio dei poteri di verifica e di autotutela. La tutela avverso il silenzio presuppone un obbligo di provvedere che sorge solo a seguito di una previa diffida rimasta senza riscontro. In mancanza di tale attività propulsiva, non è configurabile alcun silenzio e non può ipotizzarsi un obbligo di provvedere d’ufficio, essendo l’autotutela espressione di potere discrezionale. Ne consegue l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso che lamenti la mancata attivazione dei poteri inibitori senza avere prima compulsato l’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile contiguo a quello oggetto di SCIA presentata al SUAP da una società per l’esercizio di attività di somministrazione, lamentava la mancata attivazione dei poteri inibitori e repressivi da parte del Comune. Deduceva che l’immobile interessato era stato oggetto di lavori e installazioni mai autorizzati dal condominio.

Il ricorrente chiedeva quindi l’accertamento della illegittimità dell’inerzia comunale e la condanna dell’ente all’attivazione dei poteri di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 e all’emanazione di un provvedimento espresso. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, per non avere il privato mai sollecitato l’esercizio dei poteri inibitori prima di agire in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità e respinge il ricorso. Muove dalla qualificazione della SCIA come atto non autonomamente impugnabile, rispetto al quale l’amministrazione, decorso il termine assegnato dall’art. 19 legge n. 241/1990 — sessanta giorni, o trenta in caso di questione edilizia — e consolidatasi la situazione segnalata anche nei confronti del terzo, può esercitare unicamente i poteri di autotutela, ove ne sussistano i presupposti.

Il percorso di tutela del terzo passa ineludibilmente per il procedimento giurisdizionale volto a denunciare il silenzio dell’amministrazione, che presuppone che l’inerzia sia fatta constare attraverso una previa diffida rimasta senza seguito. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 45 del 2019, secondo cui i poteri riservati all’amministrazione sono appunto quelli indicati dall’art. 19 legge n. 241/1990: verifiche nei termini o esercizio di autotutela.

Il terzo, a tutela del proprio interesse legittimo, può attivare gli strumenti del citato articolo, sollecitare i poteri di verifica in caso di dichiarazioni mendaci, stimolare i poteri di vigilanza e repressivi di settore e agire in sede risarcitoria. Ciascuno di questi mezzi richiede però che il terzo compulsi l’amministrazione all’esercizio dei poteri in tesi non esercitati.

In mancanza di tale attività propulsiva non può configurarsi alcun silenzio, che assume rilievo giuridico solo in correlazione con un procedimento aperto e non concluso nei termini. Nel caso di specie il ricorrente non ha provato di avere previamente sollecitato l’amministrazione; la nota richiamata aveva ad oggetto unicamente la richiesta di accesso agli atti e non conteneva alcuna richiesta di provvedere. Non sussistendo alcun obbligo di provvedere, e non potendosi ipotizzare un obbligo di provvedere d’ufficio, il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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