Costi del personale pro quota e spese generali: no all’assorbimento nella verifica di anomalia (TAR Lombardia n. 2544 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera devono essere indicati in modo scorporato e distinto, a pena di esclusione, quale obbligo dichiarativo imposto dall’art. 108, comma 9, del medesimo decreto. La possibilità di non valorizzare autonomamente i costi del personale non impiegato in via esclusiva nella commessa costituisce un’eccezione che ricorre solo per figure apicali o di supporto meramente occasionale. Ove le risorse professionali concorrano in modo tendenzialmente continuativo all’esecuzione della prestazione, i relativi costi devono essere imputati pro quota tra gli oneri della manodopera e non possono essere assorbiti in voci di spesa generale quali formazione, servizi aggiuntivi o costi indiretti.
Il Fatto
La stazione appaltante, gestore del ciclo integrato dei rifiuti, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e riscossione della TARI, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo. Alla gara hanno partecipato due soli operatori, tra cui la società ricorrente, risultata offerente con un ribasso del 31% e sottoposta a verifica di anomalia. Nel subprocedimento, la stazione appaltante ha accertato che il costo della manodopera dichiarato riguardava esclusivamente le quattro risorse dedicate in via esclusiva alla commessa, mentre le ulteriori figure professionali del gruppo di lavoro, impiegate pro quota, erano state ricomprese in voci generiche di costo. All’esito del contraddittorio, l’offerta è stata esclusa per inattendibilità e, essendo stata esclusa anche l’unica altra concorrente, la gara è stata dichiarata deserta. La società ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, gli atti della nuova gara indetta per l’affidamento del medesimo servizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, ricordando che l’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza risponde alla finalità di garantire la trasparenza e la tutela delle condizioni di lavoro, evitando che tali costi siano surrettiziamente assorbiti da voci generiche o compensati con margini di utile o spese generali. Ha quindi affermato che l’eccezione rispetto all’obbligo dichiarativo, per il personale cosiddetto “indiretto”, presuppone che si tratti di risorse chiamate a fornire un’attività marginale o del tutto occasionale, come figure manageriali di vertice, restando estranee al gruppo di lavoro impiegato nella commessa. Nel caso di specie, la relazione tecnica prevedeva un gruppo di lavoro di tredici figure professionali, tra cui responsabili di centro servizi, operatori di sportello e addetti al censimento, il cui intervento era previsto in termini tendenzialmente continuativi, seppur non esclusivi, e risultava necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Collegio ha quindi ritenuto che non si trattasse di figure apicali o di mero supporto occasionale, ma di risorse direttamente operative e stabilmente dedicate alla commessa, sia pure pro quota, con la conseguenza che i relativi costi andavano indicati tra gli oneri della manodopera. Ha inoltre evidenziato l’inconferenza delle voci utilizzate dalla ricorrente per coprire tali costi, quali la formazione e i servizi aggiuntivi, destinate ad altre finalità, e la non attendibilità delle quantificazioni fornite, prive del necessario dettaglio sulla natura annua o complessiva degli importi. Quanto al terzo motivo, relativo alle prerogative della Commissione giudicatrice, il Tribunale ha escluso profili di invalidità, rilevando che il seggio di gara aveva svolto un’attività meramente materiale di apertura delle buste, mentre la valutazione delle offerte tecniche era stata compiutamente effettuata dalla Commissione e la verifica di anomalia era correttamente demandata al R.U.P. Ha infine dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, poiché la ricorrente, dopo aver impugnato la nuova gara, vi aveva partecipato ed era stata definitivamente esclusa senza contestare l’esito, perdendo la legittimazione a gravare le clausole del disciplinare.
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Nota della Redazione
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