Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 452 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, depositata prima dell’udienza di discussione, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Tale esito in rito, caratterizzato da una valutazione discrezionale del giudice, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

Il Fatto

Il ricorrente, una società operante nel settore della riabilitazione, impugnava la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 343 del 19/06/2023 e gli atti connessi, concernenti la determinazione del fabbisogno di accreditamento di ambulatori di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978 per il territorio della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, nonché la nota regionale del 29/03/2023 con cui era stata richiesta la verifica di tale fabbisogno e il relativo documento di stima allegato alla delibera.

La società chiedeva l’annullamento di detti provvedimenti, ritenendoli lesivi dei propri interessi. Nel corso del giudizio, la Regione Abruzzo si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, mentre la società controinteressata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della memoria depositata in data 8 aprile 2026 con cui la parte ricorrente dichiarava espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, resa prima della discussione della causa all’udienza pubblica del 13 maggio 2026, è stata valutata come manifestazione inequivoca della cessazione della situazione di conflitto che aveva originato la controversia.

In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., il Tribunale ha rilevato che la sopravvenuta manifestazione di disinteresse della ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso. La norma richiamata sancisce, infatti, la declaratoria di improcedibilità nel caso in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione, situazione che ricorre proprio quando la parte istante dichiari di non voler più coltivare il giudizio.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che l’esito in rito della controversia, non essendo intervenuta una pronuncia nel merito, giustificasse la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite. La decisione finale, pertanto, consiste nell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese, senza che risulti necessario l’esame delle questioni sostanziali sottese alla controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *