Trasferimenti anni successivi a Medicina subordinati ad avviso pubblico dell’Ateneo (Cons. Stato n. 10248 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le iscrizioni agli anni successivi al primo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sono disciplinate in via esclusiva dall’art. 13 dell’allegato 2 al D.M. n. 583/2022, che si distingue dalla procedura di ammissione al primo anno regolata dai precedenti articoli 8-12. L’art. 13 subordina il trasferimento all’esistenza di posti resisi disponibili nella coorte di riferimento per rinunce, trasferimenti o fatti idonei a determinare la definitiva vacanza del posto, e impone all’Ateneo di rendere note le disponibilità mediante avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti. Non sussiste alcun automatismo tra la vacanza di posti sul primo anno e la disponibilità per gli anni successivi, né alcun obbligo dell’Università di provvedere in assenza dei presupposti di legge. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’Ateneo né pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, a norma dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
L’appellata, proveniente da altro ateneo, chiedeva l’immatricolazione all’anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara. L’Ateneo rigettava l’istanza con nota del 29 novembre 2023. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva il ricorso e onerava l’Amministrazione di riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili per il trasferimento, esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale.
L’Università appellava la sentenza deducendo la violazione dell’art. 41 cod. proc. amm., l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica ad almeno un controinteressato e la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 583/2022 e del Decreto Direttoriale n. 1925/2022. L’appellata resisteva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata notifica ad almeno un controinteressato, non essendo citati, nei provvedimenti impugnati, soggetti già ammessi dalla graduatoria unica. Né l’ordinanza cautelare n. 15 del 17 gennaio 2024 aveva disposto l’integrazione del contraddittorio in primo grado.
Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene errata l’equiparazione operata dal primo giudice tra ammissione al primo anno e trasferimenti agli anni successivi. La seconda fattispecie trova la propria disciplina esclusiva e riservata nel solo art. 13 dell’allegato 2 al D.M. n. 583/2022, che non richiede, quale presupposto, l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. L’incipit della disposizione, con il sintagma “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12”, conferma testualmente l’introduzione di una nuova e diversa disciplina.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della Sezione e, in particolare, il precedente Cons. St., VII, n. 4380/2024. La nozione di disponibilità dell’art. 13 non coincide con quella che, ex art. 12, consente lo scorrimento degli aspiranti sulla graduatoria unica nazionale: i trasferimenti non presuppongono il superamento di una prova di ammissione e i posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità, senza programmazione di posti aggiuntivi.
L’ultimo capoverso dell’art. 13 evidenzia la necessità di un’apposita valutazione discrezionale dell’Ateneo, che prima di emettere l’avviso pubblico deve accertare la ricorrenza dei presupposti indicati dalla norma. Il giudice non può surrogare tali prerogative. La sentenza impugnata, statuendo l’obbligo dell’Università di emettere l’avviso, si pone in contrasto anche con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che vieta di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Collegio esclude l’automatismo tra vacanza di posti sul primo anno e disponibilità per gli anni successivi e nega la configurabilità di un obbligo di provvedere oltre i limiti del decreto ministeriale. I candidati possono utilizzare lo strumento dell’accesso per verificare i posti disponibili e stimolare l’Ateneo. L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso di prime cure respinto, con salvezza degli atti impugnati e compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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