Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Campania n. 1218 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo opera il principio dispositivo in senso ampio, per cui il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La regola si applica anche al ricorso per motivi aggiunti, che segue la medesima sorte del ricorso introduttivo.

Il Fatto

Il servizio di gestione di immobili comunali adibiti ad albergo diffuso in un borgo medievale era stato aggiudicato mediante procedura aperta a una società, con convenzione stipulata nel 2017 e locazione quindicennale a canone annuo. Con determina del responsabile dell’Area Tecnica del 10.07.2024 il Comune ha dichiarato decaduta e risolta la convenzione e disposto il rilascio immediato degli immobili e delle aree esterne.

La società ha impugnato la determina davanti al giudice amministrativo, invocando la giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., e ha ottenuto la sospensione cautelare monocratica. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione e l’infondatezza nel merito. Una seconda determina dell’08.10.2024, che ha fissato l’esecuzione del rilascio, è stata impugnata con motivi aggiunti, anch’essi assistiti da sospensione monocratica; la ricorrente ha poi rinunciato all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza pubblica le difese di entrambe le parti hanno depositato una memoria con cui hanno concordemente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo al Tribunale di prenderne atto e di compensare le spese di lite.

Il Collegio ha ricostruito il perimetro dei propri poteri. In presenza di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire: può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il fondamento è nel principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo. Il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione; la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse provoca la presa d’atto del giudice, che non vanta alcun potere officioso di prosecuzione.

Su questa base il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito del giudizio, dell’andamento dello stesso e della concorde richiesta delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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