Nessun obbligo di bonifica per il curatore non proprietario dell’area (TAR Lombardia n. 1642 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi previsti dall’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 non possono essere imposti al curatore della liquidazione giudiziale di una società responsabile dell’inquinamento quando i rifiuti insistono su un’area di proprietà di un terzo. Il curatore non è avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti, non è autore dell’abbandono e non acquisisce la detenzione dell’immobile inquinato se questo non è di proprietà della fallita né è stato inventariato ai sensi degli artt. 87 e ss. della legge fallimentare. La responsabilità della curatela, ricollegata dall’Adunanza Plenaria n. 3/2021 alla qualifica di detentore dell’immobile, presuppone che l’area inquinata appartenga al patrimonio della società fallita.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Corbetta, con ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 12.09.2024, ha ingiunto a quattro società di rimuovere i rifiuti presenti su un’area di proprietà di una di esse e di effettuare l’indagine ambientale ai sensi dell’art. 242, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. L’ordine richiamava una precedente ordinanza del 2022, parzialmente inottemperata, e qualificava la situazione come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Tra le destinatarie figurava una società sottoposta a liquidazione giudiziale nel giugno 2023, incaricata in subappalto di lavori di pulizia e messa in sicurezza del compendio. La curatela ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Lombardia, contestando il difetto di legittimazione passiva e l’assenza di legame giuridico o di fatto con l’area. L’istanza cautelare è stata respinta in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della legittimazione passiva del curatore rispetto agli obblighi di bonifica. La ricostruzione muove dall’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, che impone la rimozione dei rifiuti a chi viola i divieti, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti svolti in contraddittorio.

Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, che ha escluso la qualifica del curatore come avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti, salvo che la produzione sia ascrivibile al suo operato, e ha ancorato la responsabilità alla sola ipotesi in cui la curatela abbia acquisito la detenzione dei rifiuti tramite l’inventario dei beni dell’impresa. La detenzione dell’immobile inquinato, e non dei rifiuti in sé, fonda l’obbligo di rimozione.

Il Collegio rileva la differenza rispetto alla fattispecie esaminata dalla Plenaria: nel caso in esame il destinatario dell’ordine non è il curatore della società proprietaria dell’area, bensì il curatore della società ritenuta responsabile dell’inquinamento, che non è proprietaria del compendio. Manca quindi il presupposto della detenzione dell’immobile inquinato.

Il Tribunale condivide l’orientamento già espresso con la sentenza n. 733/2023. La curatela non è responsabile né come successore del fallito, né come autrice dell’abbandono, essendo i rifiuti prodotti prima della dichiarazione di fallimento, senza continuazione dell’esercizio d’impresa. L’area, inoltre, non appartiene al fallito e non è stata inserita nell’inventario ai sensi degli artt. 87 e ss. della legge fallimentare. La detenzione non è mai stata acquisita dalla curatela.

Il motivo è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza impugnata è annullata limitatamente all’ordine rivolto alla ricorrente. Le spese di giudizio sono integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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