Ammonimento per violenza domestica: basta il quadro indiziario, no al contraddittorio (TAR Campania n. 999 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento per violenza domestica previsto dall’art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito con legge n. 119/2013, è provvedimento di natura preventiva e non sanzionatoria. Ai fini della sua adozione non è richiesta la certezza processuale penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, essendo sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile l’esistenza di condotte di violenza domestica e l’identificazione del loro autore. Il potere valutativo del Questore è ampiamente discrezionale, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta insussistenza dei presupposti o della manifesta irragionevolezza. La mancata previsione, nell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, della locuzione “se necessario” presente nell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 non rende obbligatoria l’audizione delle persone informate sui fatti: l’esigenza di tempestività dell’intervento può giustificare un’istruttoria semplificata.

Il Fatto

La sorella del ricorrente, con lui convivente, presentava alla Questura istanza di ammonimento, denunciando condotte reiterate di offesa, minaccia e violenza, con episodi di percosse e lesioni per futili motivi, accompagnati da insulti che le avrebbero provocato uno stato di ansia e la modifica delle proprie abitudini di vita. La richiedente supportava le dichiarazioni con documentazione sanitaria: un referto di pronto soccorso con prognosi di cinque giorni per essere stata spintonata e aver battuto il capo, e una certificazione medica per una frattura della falange del quarto dito della mano destra.

Sulla base di tale istanza il Questore adottava il provvedimento di ammonimento per violenza domestica, notificato al ricorrente. Questi lo impugnava davanti al TAR Campania chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare, lamentando vizi istruttori e motivazionali, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’insufficienza del quadro probatorio. L’istanza cautelare veniva rigettata; la causa giungeva alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 3 del d.l. n. 93/2013 consente al Questore, anche in assenza di querela, di procedere all’ammonimento dopo aver assunto le informazioni necessarie dagli organi investigativi e sentito le persone informate sui fatti. Ai fini dell’adozione occorrono la segnalazione non anonima, l’astratta riconducibilità del fatto alle fattispecie incriminatrici richiamate e uno o più atti gravi, ovvero non gravi ma reiterati.

La misura ha natura preventiva. Il livello di accertamento richiesto non è quello del processo penale: è sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile l’esistenza delle condotte e l’individuazione del loro autore. Il provvedimento non mira a sanzionare i reati, ma a prevenire la loro commissione, dissuadendo da condotte che, anche episodicamente non gravi, costituiscano il sintomo di una situazione suscettibile di degenerare.

Quanto al potere del Questore, il legislatore lo ha dotato di ampia discrezionalità. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta sulla soglia della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o della manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Nel merito il ricorso è infondato. Il decreto impugnato ha riportato cronologicamente i fatti indicati dalla dichiarante, le cui affermazioni hanno trovato riscontro in prove documentali oggettive, valutate dal Questore in modo non illogico: i referti medici attestano la frattura della falange e la riconducibilità dell’evento ad aggressione da persona nota. La scelta di ammonire non è quindi viziata da travisamento dei fatti.

Il Collegio respinge poi la tesi secondo cui la mancata previsione, nell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, della locuzione “se necessario” presente nell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 renderebbe imprescindibile il contraddittorio. Il legislatore del 2013 ha inteso rafforzare, non indebolire, la tutela delle vittime. La valutazione sulla sufficienza istruttoria o sulla necessità di ulteriori acquisizioni resta affidata alla discrezionalità dell’amministrazione, poiché nei procedimenti di tipo operativo la tempestività dell’intervento è elemento essenziale: l’attesa dei tempi fisiologici di convocazione e audizione potrebbe rendere la misura inutile perché tardiva.

Per tali ragioni il ricorso è rigettato. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *