Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Lazio n. 1040 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il principio dispositivo attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione provoca la presa d’atto del giudice, che non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Collegio è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, delibando l’improcedibilità del ricorso. La definizione meramente in rito giustifica la compensazione delle spese, mentre la verificazione disposta e non eseguita va revocata, senza luogo a provvedere sulle relative spese.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, avevano ottenuto da questa Sezione una sentenza che accertava l’obbligo dell’Azienda USL di Latina di provvedere sull’istanza di assunzione a carico del Sistema Sanitario Regionale del trattamento riabilitativo domiciliare mediante metodologia “A.B.A.”, secondo le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità e i L.E.A. In quella sede era stata riservata la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Nelle more, l’Azienda aveva attestato, con propria nota, che il trattamento non aveva prodotto miglioramenti significativi e che, alla luce delle nuove linee guida dell’ISS, non appariva più opportuno proseguirlo, proponendo interventi educativo-occupazionali e parent training. I ricorrenti impugnavano la nota e quella del commissario ad acta che l’aveva recepita, chiedendo altresì l’accertamento del diritto al trattamento e la condanna dell’Azienda alla rifusione delle spese sostenute. Il Collegio disponeva una verificazione sull’efficacia e appropriatezza della terapia.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si era progressivamente spostato dalla legittimità degli atti impugnati all’accertamento tecnico disposto d’ufficio. La verificazione, affidata al Rettore dell’Università La Sapienza con facoltà di delega, non veniva tuttavia eseguita: il Verificatore non depositava la relazione conclusiva, nonostante i solleciti contenuti in due successive ordinanze e la fissazione di un termine ultimativo.
All’udienza di discussione i ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, senza opposizione della parte resistente. Il Collegio richiama il principio dispositivo che informa il processo amministrativo: la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino alla trattazione in decisione e può dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice.
Il Tribunale esclude espressamente di poter procedere d’ufficio o di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia deve quindi conformarsi alla dichiarazione resa e delibare l’improcedibilità del ricorso. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 6437 del 2023, Cons. Stato, sez. IV, n. 3482 del 2023, Cons. Stato, sez. III, n. 1418 del 2023 e Cons. Stato, sez. II, n. 8886 del 2022.
La presa d’atto del sopravvenuto difetto di interesse travolge anche l’incombente istruttorio: la verificazione va revocata, non essendo stata svolta alcuna attività dal Verificatore, con conseguente assenza di alcun luogo a provvedere sulle relative spese. Quanto alle spese processuali, il Collegio le compensa, valorizzando la definizione del giudizio con pronuncia meramente in rito.
Nota della Redazione
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