Silenzio VIA e soccombenza virtuale nel differimento dei termini procedurali (TAR Puglia n. 1040 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse non preclude, tuttavia, la condanna alle spese in favore del ricorrente quando l’amministrazione abbia adottato il provvedimento richiesto soltanto dopo la scadenza dei termini perentori che presidiavano il procedimento. In tal caso opera il principio della soccombenza virtuale, che impone di porre le spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente in caso di giudizio nel merito.

Il Fatto

La ricorrente, una società titolare di un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 15,379 MW da realizzarsi in località Giannangelo, nel Comune di Manduria, ha presentato istanza ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale. L’istanza è stata acquisita con protocollo del 18 novembre 2021 e perfezionata con nota del 17 dicembre 2021.

Ritenendo che le amministrazioni intimate — Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura e Soprintendenza Speciale per il PNRR — avessero omesso di concludere il procedimento entro i termini dell’art. 25, comma 2-bis del D. Lgs. n. 152/2006, la società ha agito per accertare l’illegittimità del silenzio, per la condanna alla definizione del procedimento e per la nomina di un commissario ad acta. Il decreto conclusivo, recante giudizio negativo sul progetto, è stato adottato in data 10 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in data 18 marzo 2025, insistendo per la sola condanna alle spese. Muovendo dal principio per cui la parte dispone dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La questione di maggiore interesse attiene al riparto delle spese. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli altri resistenti si erano costituiti, ma il decreto conclusivo del procedimento di VIA è intervenuto soltanto in data 10 dicembre 2024, quando i termini dell’art. 25, comma 2-bis del D. Lgs. n. 152/2006 erano ormai spirati, risalendo l’istanza di parte al 17 dicembre 2021.

La circostanza che il provvedimento finale esprima un giudizio negativo sul progetto non elide l’inerzia serbata in precedenza. Il Tribunale ritiene quindi di applicare il principio della soccombenza virtuale, ponendo solidalmente le spese a carico delle amministrazioni resistenti. La decisione si fonda sul rilievo che, ove il merito fosse stato scrutinato, le amministrazioni sarebbero risultate soccombenti proprio per la scadenza dei termini procedimentali.

Il Collegio liquida le spese in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La vicenda illumina un punto di disciplina processuale di rilievo: la declaratoria di improcedibilità non è neutra sul piano delle spese quando l’amministrazione abbia a lungo omesso l’adozione dei provvedimenti dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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