Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 28334 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione ne determina l’inammissibilità. L’interesse ad agire e ad impugnare, infatti, deve sussistere non solo nel momento in cui l’azione è proposta, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato in considerazione della domanda originariamente formulata. Il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale determina il venir meno dell’oggetto del ricorso per cassazione e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di inammissibilità. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, rigettava il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Monza che ne aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. La Corte territoriale confermava la legittimazione del creditore a proporre l’istanza, fondata su un credito di cui a cambiali precettate. In particolare, secondo la ricostruzione dell’impugnata sentenza, il credito originario era stato parzialmente pagato dalla società; per regolare il pagamento delle cambiali residue interveniva un secondo atto di transazione con accollo liberatorio da parte di un terzo. La Corte riteneva che, poiché il pagamento pacificamente non era ancora avvenuto, l’accollo liberatorio era divenuto inefficace.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il creditore resisteva con controricorso e con memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto escluso i presupposti per la riunione del procedimento ad altra causa pendente, vertente su un distinto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in sede di revocazione della sentenza di reclamo. Ha rilevato, in particolare, che si tratta di due giudizi distinti, rispetto ai quali non sussiste una stretta necessità di trattazione congiunta, anche in considerazione della rispettiva calendarizzazione già disposta nel medesimo ruolo complessivo d’udienza dello stesso Collegio.
La Corte ha poi osservato che non era necessario pervenire alla disamina dei tre motivi di ricorso. La sentenza della Corte d’Appello di Milano, oggetto del ricorso per cassazione, era stata infatti impugnata anche con ricorso per revocazione dinanzi alla stessa Corte territoriale, che aveva accolto la domanda proposta dalla società e, in accoglimento del reclamo, aveva revocato la sentenza del giudice di primo grado dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, disponendo gli adempimenti successivi.
Avverso tale pronuncia il creditore aveva proposto ricorso per cassazione, dal quale aveva avuto origine il procedimento deciso con sentenza di rigetto. È dunque divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello di revoca della pronuncia dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della società.
La Corte ha quindi affermato che il passaggio in giudicato della sentenza di revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ha determinato il venir meno dell’oggetto del presente ricorso per cassazione. Avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto, ossia la rimozione della decisione di liquidazione giudiziale, è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, e in considerazione della domanda originariamente formulata, esso va valutato, secondo il consolidato orientamento richiamato. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del fatto che al momento della presentazione del ricorso non era ancora intervenuta la sentenza di revoca e avuto riguardo al contenuto e alle argomentazioni dei motivi. La Corte ha infine precisato l’insussistenza dei presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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