Aree idonee ex lege per impianti rinnovabili e potere del Comune (TAR Lombardia n. 550 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le aree agricole collocate entro 500 metri da impianti industriali o stabilimenti, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021, costituiscono aree idonee ex lege all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore statale, in attuazione della direttiva UE 2018/2001, ha già operato il bilanciamento tra la destinazione agricola del suolo e l’interesse alla promozione delle fonti rinnovabili, entrambi di rilievo costituzionale ai sensi dell’art. 9 della Costituzione. Ne consegue che la norma primaria non è derogabile da fonti normative locali e che il Comune non dispone di alcuno spazio valutativo sulla localizzazione dell’opera. Il diniego fondato sul Piano delle Regole e sulla pretesa configurabilità di un cambio d’uso è pertanto illegittimo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune di Arluno un’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, per realizzare un impianto fotovoltaico con moduli a terra su un fondo agricolo di sua disponibilità in forza di un contratto preliminare di vendita. L’impianto copre circa il 35 per cento della superficie e si colloca entro 500 metri da due stabilimenti industriali.

All’esito della conferenza di servizi, il Comune ha rigettato l’istanza con provvedimento del 30 novembre 2023, ritenendo che l’installazione precludesse il mantenimento dell’attività agricola e integrasse un cambio d’uso da agricolo a produttivo, in contrasto con la disciplina del Piano delle Regole per l’Ambito T5, caratterizzato da significativa naturalità e rilevante sotto il profilo paesaggistico. La società ha impugnato il diniego e gli atti connessi, deducendo la violazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e l’eccesso di potere. La domanda cautelare è stata rinunciata; la causa è stata discussa all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’area. L’impianto ricade entro 500 metri da stabilimenti riconducibili alla nozione dell’art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006: si applica quindi la previsione che considera aree idonee le zone agricole racchiuse in un perimetro con punti distanti non più di 500 metri dagli impianti industriali.

Il Tribunale sottolinea che la norma statale attua la direttiva UE 2018/2001 e persegue l’obiettivo della decarbonizzazione fissato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 199/2021, con diretta incidenza sugli obblighi derivanti dall’art. 117, comma 1, della Costituzione. Il legislatore ha dunque compiuto una scelta a monte, ritenendo la destinazione agricola dell’area non ostativa alla collocazione degli impianti.

Da qui la confutazione delle due difese comunali. Quanto al preteso cambio d’uso, la Corte rileva che l’installazione non muta la destinazione urbanistica agricola, essendo reputata compatibile con essa; nel caso concreto, peraltro, l’impianto occupa circa un terzo del fondo, sicché l’attività agricola resta esercitabile sulla parte residua. Quanto alla tutela paesaggistica dell’Ambito T5, il Collegio osserva che la promozione delle fonti rinnovabili risponde a esigenze di tutela climatica e ambientale parimenti riconducibili all’art. 9 della Costituzione: il punto di equilibrio è già stato fissato dal legislatore.

Il Tribunale afferma quindi l’immediata applicazione dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, non derogabile da fonti locali, e richiama il consolidamento giurisprudenziale sul punto, in particolare TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3464 del 2024, TAR Firenze, Sez. III, n. 979 del 2024, TAR Veneto, Sez. IV, n. 2997 del 2024 e Cons. Stato, ord. n. 4302 del 14.11.2024, che esclude uno spazio per una più restrittiva disciplina regionale.

Il ricorso è pertanto accolto, con integrale annullamento del diniego. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del solo Comune, mentre sono compensate nei confronti della Città Metropolitana, non costituita; la nota di quest’ultima, contenente mere specifiche tecniche, non ha inciso sul contenuto del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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