Improcedibile il ricorso sul pay-back dispositivi medici per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 2158 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pay-back sui dispositivi medici, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse. Il giudice amministrativo prende atto della caducazione dell’interesse e, in ragione della natura di giurisdizione di diritto soggettivo del giudizio, non può pronunciarsi nel merito. La decisione di rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava, con ricorso e successivi motivi aggiunti, il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche e i connessi atti regionali con cui le era stato richiesto il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel ricorso venivano censurati anche i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché l’accordo e la circolare attuativi della disciplina sul pay-back.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 il difensore della ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse della società, con riferimento sia al ricorso sia ai motivi aggiunti. Il Collegio tratteneva quindi la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione processuale della parte ricorrente e ha rilevato che essa incide in modo dirimente sull’attualità dell’interesse a ricorrere. La giurisprudenza amministrativa, del resto, riconosce alla giustizia amministrativa la natura di giurisdizione di diritto soggettivo, con la conseguenza che la caducazione dell’interesse impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa.
Su questa base il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La soluzione processuale adottata non richiede alcun esame delle censure articolate avverso gli atti impugnati in materia di tetti di spesa e ripiano.
La scelta di rito ha assorbito ogni altra questione, comprese quelle relative alla legittimità degli atti presupposti e delle determinazioni regionali. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti, in coerenza con la definizione meramente processuale della controversia.
Il dispositivo ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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