Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 534 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione, manifestato con dichiarazione depositata in giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia ha natura meramente processuale e non implica alcun accertamento sulla fondatezza dei motivi. La compensazione integrale delle spese di giudizio è giustificata dalla conclusione in rito della controversia e dalla sopravvenuta cessazione dell’interesse della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato i provvedimenti con i quali l’Amministrazione aveva negato il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero, con ciò escludendo l’abilitazione per alcune classi di concorso e disponendo il depennamento dalle relative graduatorie concorsuali. Si era costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 24 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente e rileva che essa preclude ogni pronuncia sul merito dell’impugnazione. La questione si pone, dunque, su un piano esclusivamente processuale.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’improcedibilità del ricorso. La relativa declaratoria consegue automaticamente alla sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, senza necessità di esaminare i motivi dedotti.
Il Giudice amministrativo applica pertanto un principio consolidato: quando viene meno l’interesse sostanziale all’annullamento degli atti impugnati, il processo non può proseguire e va definito con pronuncia in rito. La verifica dei profili di legittimità degli atti resta assorbita.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale tra le parti. La scelta è motivata dalla conclusione della controversia in rito e dalla sopravvenuta sopravvenuta cessazione dell’interesse della ricorrente, che rende inopportuno addossare le spese a una parte rimasta non vittoriosa né soccombente nel merito.
La sentenza è eseguita dall’Autorità amministrativa ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che trova applicazione con riguardo alla definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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