Il diniego di accesso non impugnato rende tardiva la reiterazione della richiesta (TAR Puglia n. 87 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per ricorrere avverso un diniego di accesso ai documenti amministrativi ha natura decadenziale. La mancata impugnazione del primo diniego preclude la possibilità di impugnare i successivi provvedimenti meramente confermativi, salvo che la nuova istanza sia sorretta da fatti nuovi o da una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. La mera reiterazione della richiesta, ancorché arricchita da più puntuali argomentazioni, non riattiva il termine di decadenza. È comunque inammissibile l’accesso privo del necessario nesso di strumentalità con la posizione giuridica che si intende tutelare, come nel caso in cui i documenti siano richiesti per una mera valutazione a posteriori della strategia processuale del proprio ex difensore, già oggetto di giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a un avviso pubblico del 2012 della Regione Puglia per un incarico dirigenziale. Le sue domande risarcitorie per la mancata nomina erano state respinte in primo grado e in appello, poiché il suo difensore non aveva prodotto la documentazione completa dei candidati, impedendo la prova del danno da perdita di chance.
Per valutare la responsabilità professionale del precedente legale, il ricorrente presentava una prima istanza di accesso il 27 marzo 2025, respinta con nota del 2 aprile 2025. Una seconda, più dettagliata, istanza del 28 aprile 2025 veniva respinta con nota del 4 giugno 2025. Il ricorrente impugnava entrambi i dinieghi dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, rilevando come il ricorrente avesse già presentato istanze identiche negli anni 2016 e 2020, ricevendo dinieghi mai impugnati. La successiva istanza del 27 marzo 2025 e la sua reiterazione del 28 aprile 2025 costituivano mere ripetizioni, prive di elementi di novità idonei a giustificare una nuova valutazione e la riattivazione del termine per ricorrere.
Secondo costante giurisprudenza, richiamata nel testo, la mancata impugnazione del primo diniego preclude l’impugnazione dei provvedimenti successivi, salvo che la nuova istanza non sia sorretta da fatti nuovi o da una diversa prospettazione dell’interesse. Nella specie, la seconda istanza, pur più argomentata, non prospettava un interesse giuridico sostanzialmente diverso. Il termine è quindi decorso dal diniego del 2 aprile 2025, rendendo tardivo il ricorso notificato il 27 giugno 2025.
Ad abundantiam, il Collegio ha giudicato il ricorso inammissibile e infondato nel merito per carenza del requisito di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione da tutelare. La valutazione della condotta del precedente difensore non richiede la conoscenza materiale dei curricula degli altri candidati, potendo essere desunta dalla condotta processuale e dalle scelte difensive già rilevate nei giudicati civili.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità al caso dei principi di trasparenza e par condicio, poiché l’accesso non era finalizzato a contestare l’invalidità degli atti concorsuali ormai cristallizzati, ma a sostenere un’eventuale azione di responsabilità professionale non ancora avviata. La reiterazione indefinita della stessa richiesta è stata ritenuta lesiva del principio di buon andamento e della certezza del diritto.
Nota della Redazione
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