Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta elettronica docente (TAR Lazio n. 3063 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha carattere meramente esecutivo e si limita all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito. Grava sull’Amministrazione, una volta allegato l’inadempimento, l’onere di dimostrare la corretta esecuzione della pronuncia. Accertata l’inerzia, il ricorso è fondato e l’Amministrazione va condannata a provvedere nel termine fissato. Le penalità di mora, in difetto di attuali presupposti, possono essere richieste in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 4354/2024 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero a corrispondere il beneficio economico.

Assunta l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna a eseguire il giudicato e la fissazione delle somme dovute per ogni violazione o ritardo, oltre alla nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il giudice amministrativo richiama l’indirizzo secondo cui il processo di ottemperanza su pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo. Il suo oggetto resta circoscritto all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, con esclusione di integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione, come affermato da TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022.

Su questa base si innesta la questione dell’onere della prova. Il ricorrente ha allegato l’inadempimento; l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza civile. Tale silenzio, secondo i principi richiamati in tema di riparto probatorio tra debitore e creditore e alla luce di TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025, determina l’accoglimento della pretesa.

Ne consegue la condanna dell’Amministrazione a provvedere. In caso di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per dare esecuzione alla pronuncia. Il Collegio esclude invece, allo stato, i presupposti per le penalità di mora, cui si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta. Le spese processuali seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e condanna il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni, nominando commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, che provvederà nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del primo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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