Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per stabilizzazione ottenuta (TAR Puglia n. 77 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche successivamente, permanendo sino al momento del passaggio in decisione della controversia. Ove l’amministrazione adotti provvedimenti che soddisfino in via amministrativa la pretesa sostanziale del ricorrente, la prosecuzione del giudizio non arreca alcuna utilità e il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità investe, per identità di ragione, anche i motivi aggiunti. La verifica della sopravvenuta carenza di interesse integra accertamento officioso del giudice, non richiedendo autonoma declaratoria della parte. Sussistendo ragioni di reciproca soccombenza sostanziale, le spese possono essere compensate tra le parti.

Il Fatto

I ricorrenti, agenti del Corpo di polizia penitenziaria, prestavano servizio presso la Centrale Operativa Regionale di Bari, struttura deputata al funzionamento della rete di telecomunicazione radiomobile. Dopo l’interpello del 17.10.2000 e il trasferimento del dicembre 2002 presso la Casa Circondariale di Bari, gli stessi erano impiegati come operatori radio presso la centrale operativa del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata, sempre a Bari.

Con D.M. 2 ottobre 2017 l’Amministrazione avviava la procedura di ripartizione della dotazione organica del Corpo. Con la circolare prot. n. 283041 dell’11.9.2018 veniva trasmesso al Provveditorato di Bari l’elenco dei dipendenti delle ex CC.OO.RR. ammessi a rimanere in assegnazione, elenco in cui gli istanti non figuravano. Con decreto del 16 ottobre 2018 il Capo Dipartimento individuava il personale trasferibile in via definitiva. Da qui il ricorso, articolato in due motivi, integrato da motivi aggiunti avverso la successiva nota del 3.3.2023.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’amministrazione rappresentava l’esito della nuova procedura: con provvedimento del 13.12.2022, comunicato alle organizzazioni sindacali, il Ministero proponeva la stabilizzazione del personale in servizio presso le ex Centrali Operative Regionali, tra cui i ricorrenti, presso i rispettivi Provveditorati Regionali. L’accordo sindacale del 21.12.2022 aveva ampliato il consenso al trasferimento anche nei confronti del personale impiegato nei Provveditorati.

Il Collegio, con ordinanza n. 377/2023 del 28.2.2023, aveva disposto incombenti istruttori chiedendo chiarimenti sulla posizione attuale dei ricorrenti e sull’eventuale stabilizzazione presso la sede di servizio. L’amministrazione adempiva con nota depositata il 30.3.2023, rappresentando la cessazione della materia del contendere rispetto alle istanze di annullamento del ricorso introduttivo.

Con memorie del 2.11.2023 e del 5.1.2024 i ricorrenti rappresentavano che, con provvedimento del D.A.P. prot. n. GDAP-0065386.U del 15.02.2023, erano stati definitivamente assegnati al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Bari; la stabilizzazione veniva concessa anche al sovrintendente presso il medesimo Provveditorato. Essi chiedevano pertanto dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.

Il Tribunale fonda la decisione sul principio secondo cui l’interesse a ricorrere deve permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. Poiché gli istanti hanno ottenuto in via amministrativa la stabilizzazione presso la sede richiesta, la prosecuzione del giudizio non recherebbe loro alcuna utilità. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del gravame e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese per la sostanziale soddisfazione della pretesa e la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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