Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 2002 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo, assegnando un termine per il pagamento delle somme dovute. La pretesa creditoria trova la sua esatta dimensione nel titolo e nella legge, con particolare riguardo agli interessi legali e di mora, e i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, può essere avviata l’azione esecutiva. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto, ma assicura il soddisfacimento del diritto già accertato. In caso di perdurante inerzia si nomina commissario ad acta, con spese poste a carico dell’amministrazione inadempiente e distratte ai difensori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, con sentenza n. 37/2024 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.000,00. Il titolo era passato in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stato ritualmente notificato.

L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è accolto. La pretesa risulta sorretta da idonea documentazione e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’ente debitore non ha adeguatamente contrastato la domanda.

Il Collegio chiarisce la natura del rimedio e i suoi limiti. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme, così come calcolata dalla ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il Tribunale verifica quindi il presupposto temporale dell’esecuzione coattiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

In conseguenza, il Collegio dichiara l’inottemperanza e assegna all’ente un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati in seguito, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando in via definitiva l’importo dovuto. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, tenendo conto dell’attività minima e stereotipata che caratterizza la materia. Esse sono distratte ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Tribunale dispone inoltre la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1282 c.c.

Tutte le 351 sentenze sull'art. 1282 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *