Equa riparazione e correzione dei dati identificativi del giudizio presupposto (Cass. civ. Sez. 2 n. 13237 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU e della legge n. 89/2001, spetta esclusivamente a chi sia stato parte del giudizio presupposto. La legittimazione ad agire va verificata per relationem sulla base dei dati identificativi (nome, cognome, residenza e codice fiscale) contenuti nell’atto introduttivo di quel giudizio. Il giudice dell’equa riparazione non può né accordare il diritto a soggetti diversi da quelli identificati nel processo presupposto, né correggere i loro dati identificativi, poiché il rimedio dell’art. 287 c.p.c. riguarda soltanto gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del provvedimento da rettificare e la cui individuazione sia desumibile dal contesto dello stesso.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89/2001 avverso il decreto con cui la Corte d’appello di Roma aveva respinto le sue domande di equa riparazione per l’irragionevole durata di due giudizi civili presupposti. I giudici di merito avevano negato l’indennizzo rilevando la mancata corrispondenza tra la ricorrente e il soggetto indicato come parte nei giudizi presupposti, che risultava identificato con una diversa data di nascita e un diverso codice fiscale.
La Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti le certificazioni anagrafiche e la nota dell’Agenzia delle Entrate prodotte dall’opponente per dimostrare la propria identità, affermando che la correzione del plurimo errore materiale che inficiava i provvedimenti conclusivi dei giudizi presupposti non potesse essere operata dal giudice dell’equa riparazione, ma spettasse alla competenza funzionale del giudice di quei procedimenti. Avverso tale decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 287 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la questione, ricordando che il diritto all’equa riparazione spetta a chi sia stato parte del processo e abbia subito un danno a causa della sua irragionevole durata. L’individuazione del soggetto legittimato va effettuata per relationem sulla base delle indicazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio presupposto, unitamente al quale deve essere depositata copia autentica degli atti difensivi di quel procedimento.
La Suprema Corte ha poi escluso che il giudice dell’equa riparazione, pur dovendo invitare la parte a rimediare all’insufficienza della prova nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 89/2001, possa accordare il diritto a soggetti diversi da quelli identificati nel processo presupposto. L’erronea indicazione del codice fiscale nei giudizi presupposti non può essere corretta dal giudice dell’equa riparazione, atteso che il rimedio dell’art. 287 c.p.c. è limitato agli errori materiali in cui sia incorso il giudice stesso e la cui correzione sia chiaramente desumibile dal contesto del provvedimento.
La verifica dell’identità tra il soggetto che agisce per l’equa riparazione e la parte del giudizio presupposto si risolve in un apprezzamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato manifestamente infondato e rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente. Il procedimento è stato dichiarato esente dal pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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