Errore sulla veridicità dei fatti non esclude il dolo di diffamazione (Cass. pen. Sez. V n. 24890 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, l’errore sulla veridicità dei fatti riferiti o sulla correttezza dei giudizi espressi non vale, di per sé, a escludere il dolo, poiché non cade su un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice: è sufficiente la coscienza e volontà di comunicare a più persone espressioni o giudizi oggettivamente lesivi dell’altrui reputazione. Il diritto di critica, pur caratterizzato da una forma espressiva anche aspra e non strettamente obiettiva, postula sempre un nucleo fattuale vero o almeno ragionevolmente ritenuto tale, sul quale l’opinione critica si innesti. Il limite della continenza è superato in presenza di espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti, che trasmodino in mera aggressione verbale del soggetto criticato. Il riconoscimento della scriminante putativa richiede un errore ragionevole e non colposo, fondato su un serio e diligente controllo delle fonti disponibili.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di diffamazione, aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’uso del mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità. La vicenda riguarda alcune frasi contenute in un volantino, confezionato e diffuso dal ricorrente insieme ad altro soggetto, entrambi membri di un sindacato della Polizia di Stato.

Nel volantino si attribuivano a chi all’epoca rivestiva il vertice della Questura comportamenti discriminatori e intimidatori verso agenti “scomodi”, oltre all’essere indagato per “falsi ed abusi”. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il mancato esame della doglianza sul differimento dell’udienza, l’insussistenza dell’elemento psicologico e il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La difesa denunciava la violazione degli artt. 598-bis e 523, comma 5, cod. proc. pen., sostenendo che il differimento della trattazione scritta, disposto per consentire alla Procura Generale di depositare le conclusioni, avesse alterato il contraddittorio impedendo alla difesa di concludere “per ultima”. La Corte rileva che nessuna disposizione vieta il differimento dell’udienza e che, dalla stessa ricostruzione del ricorso, emerge che la difesa ha depositato un’ulteriore memoria l’11 settembre 2025, non solo dolendosi del rinvio ma anche interloquendo nel merito sulle conclusioni dell’accusa.

Il differimento ha quindi consentito alla difesa di replicare e di concludere effettivamente per ultima. Il silenzio della Corte territoriale sul rilievo difensivo non integra alcun vizio, essendo lo stesso rimasto implicitamente disatteso con il differimento stesso.

Infondato è anche il secondo motivo. La Corte afferma che l’errore sulla veridicità dei fatti riferiti non esclude il dolo, richiamando Sez. 5, n. 47973 del 07.10.2014, Rv. 261205. Il contenuto complessivo del volantino attribuiva alla persona offesa comportamenti discriminatori e intimidatori, addebito intrinsecamente lesivo della reputazione di chi era al vertice della Questura; il riferimento alle indagini per “falsi e abusi” si inseriva come elemento rafforzativo della medesima rappresentazione denigratoria.

La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e logica, ha indicato le ragioni per cui il ricorrente fosse consapevole che la persona offesa non era in realtà indagata al momento della diffusione del volantino, anche in ragione del lungo lasso temporale decorso rispetto all’episodio dell’interruzione della deposizione testimoniale.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, anche nella forma putativa. Il volantino non si limitava a una valutazione polemica sull’operato del funzionario, ma gli attribuiva specifici comportamenti illeciti in difetto di adeguata base fattuale, con modalità non rispettose dei canoni della continenza e oltre i limiti di ammissibilità della critica sindacale. Richiamando Sez. 5, n. 15060 del 23.02.2011, Dessi’, Rv. 250174, la Corte ribadisce che il contesto può rilevare solo ai fini della riferibilità delle espressioni, ma non può scriminare la denigrazione della persona in quanto tale. Il riconoscimento della scriminante putativa richiede un errore ragionevole e non colposo, fondato su un serio controllo delle fonti, nel caso insussistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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