Sorveglianza speciale: dolo generico e obbligo di motivazione sulla non punibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 6352 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. Il ricorso che si limiti a enunciare la mancanza dell’elemento soggettivo senza confrontarsi con l’orientamento consolidato è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 27/09/2024, ha confermato la condanna di primo grado nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011, per aver violato le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la mancanza dell’elemento soggettivo del reato e la omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la dedotta mancanza dell’elemento soggettivo è stata meramente enunciata, senza confrontarsi con il costante orientamento di legittimità.

Secondo tale indirizzo, richiamato nel provvedimento, per il delitto di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: esso si sostanzia nella consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e nella cosciente volontà del loro inadempimento. Le finalità che hanno determinato la condotta restano estranee all’elemento soggettivo del reato. La Corte ha inoltre osservato che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla materialità del fatto.

Quanto al secondo motivo, la sentenza di appello ha valorizzato le risultanze del casellario giudiziale, concludendo per la sussistenza della recidiva e per la gravità del fatto, desunta dal comportamento posto in essere e sintomatico della totale indifferenza alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione.

La Corte ha ribadito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione del gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. Il ricorrente, rispetto alla motivazione della Corte territoriale, si è posto in termini generici e confutativi, decentrati rispetto alla complessiva ratio decidendi.

Da ciò la dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *