Attenuanti generiche e pene accessorie fallimentari (Cass. pen. Sez. VII n. 38606 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il riconoscimento delle stesse con una riduzione della pena inferiore al terzo non richiede una motivazione specifica, allorché il giudice di merito abbia valutato la gravità del fatto in termini complessivamente ridimensionati e abbia commisurato a tale gravità la misura dell’attenuante. L’obbligo di motivazione in ordine alla misura della riduzione può ritenersi adempiuto anche mediante una formula sintetica. In tema di pene accessorie fallimentari, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi dell’art. 133 cod. pen. quando la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, specie se sussiste divaricazione tra pena principale irrogata nel minimo e pene accessorie fissate nel massimo; tale obbligo non sussiste quando le pene accessorie siano applicate in misura prossima al minimo e comunque inferiore alla pena principale.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale, rideterminando la pena e condannando il ricorrente alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La pronuncia era stata emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, Sez. I n. 31944 del 2024, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, l. fall.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 132, 133, 62-bis e 65 cod. pen., lamentando che, riconosciute le attenuanti generiche, la riduzione fosse stata operata in misura inferiore al massimo consentito di un terzo. Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell’art. 216, ultimo comma, l. fall. e la graduazione delle pene accessorie.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, dichiarandolo manifestamente infondato. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto intangibile la pena base, avesse riconosciuto le attenuanti con una riduzione inferiore al terzo, riducendo la pena base a anni due e mesi otto anziché a anni due e mesi quattro.

La Corte ha rilevato che la Corte d’appello aveva chiarito come la gravità del fatto fosse stata ridimensionata, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, individuata nella ritenuta recidiva, e successiva riduzione per il rito abbreviato. La motivazione della riduzione in misura inferiore al terzo è correlata in modo non manifestamente illogico alla gravità del fatto: è a tale gravità che viene commisurato il riconoscimento dell’attenuante e la riduzione operata.

La Corte ha inoltre osservato che la riduzione è sostanzialmente maggiore della metà di quella possibile, cosicché, applicandosi i criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., non abbisogna di motivazione specifica. Sul punto richiama il principio secondo cui l’obbligo di motivazione del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione per l’applicazione di un’attenuante è adempiuto anche mediante una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524; conf. n. 9120 del 1998, Rv. 211583).

Quanto al secondo motivo, concernente la graduazione delle pene accessorie fallimentari, la Corte lo ha parimenti dichiarato manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi dell’art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione tra pena principale irrogata nel minimo e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 2020, Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 2019, Rv. 278788). Nel caso concreto, i giudici d’appello hanno applicato le pene accessorie in misura di anni uno, dunque decisamente inferiore alla pena principale finale e prossima al minimo edittale, cosicché non è richiesta alcuna peculiare motivazione.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *