Sorveglianza speciale, basta il dolo generico per la violazione degli obblighi (Cass. pen. Sez. I n. 34763 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e nella cosciente volontà di inadempimento, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta. In tema di determinazione della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge mediante l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.; tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se argomentata e non frutto di mero arbitrio. Quando viene irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata, potendo il parametro valutativo desumersi dal testo della sentenza nel suo complesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado assolutoria, dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e lo condannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. All’imputato era contestato di avere violato la prescrizione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stato trovato fuori dalla propria abitazione oltre l’orario consentito. La Corte territoriale, dopo avere rinnovato l’istruttoria, riteneva dimostrata la responsabilità sulla base della testimonianza di un militare dell’Arma dei Carabinieri.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: da un lato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affidabilità dell’identificazione, dall’altro la mancata concessione delle attenuanti generiche e la ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta offensività del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto la penale responsabilità con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, fondata sul riconoscimento operato dal militare, che conosceva l’imputato per ragioni di servizio e non aveva dubbi sull’identificazione, avendolo visto in orario in cui non gli era consentito uscire.

La Corte ha poi ribadito il principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, è sufficiente il dolo generico. È necessaria la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento, senza che assumano rilievo le finalità che abbiano ispirato la condotta (richiamata Sez. I n. 21284 del 19.07.2016, dep. 2017, Rv. 270262).

La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, non si confronta in modo specifico con il ragionamento della Corte territoriale e propone, non consentito in sede di legittimità, una lettura alternativa degli elementi processuali, a fronte di una ricostruzione coerente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice del merito esercita la discrezionalità nella determinazione della pena mediante l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (richiamate Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017, Rv. 271243; Sez. 3 n. 6877 del 26.10.2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 5 n. 5582 del 30.09.2013, dep. 2014, Rv. 259142). La valutazione è insindacabile se argomentata e non arbitraria. Poiché nella specie è stata irrogata una pena al di sotto della media edittale, non era necessaria un’argomentazione specifica, potendo il parametro desumersi dal complesso motivazionale (richiamata Sez. 3 n. 38251 del 15.06.2016, Rv. 267949).

Infine, in tema di attenuanti generiche, il giudizio di fatto del merito è insindacabile se non contraddittorio e se dà conto degli elementi preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (richiamate Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017, Rv. 271269; Sez. 3 n. 28535 del 19.03.2014, Rv. 259899). Il ricorso, inoltre, non indica le ragioni per cui si sarebbero dovute concedere le attenuanti e si sarebbe dovuta escludere la recidiva, i cui presupposti non sono specificamente contestati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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