Esecuzione prosegue con vincolo accertato in cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 34767 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., gode di piena libertà di giudizio, ma non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria sulla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un arco temporale nel quale si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda. Ove non ritenga di accogliere l’istanza, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, deve motivare la decisione di disattendere quella valutazione. Il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno criminoso già ritenuta in cognizione, né fondare il proprio giudizio su circostanze contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.

Il Fatto

Il condannato aveva presentato al giudice dell’esecuzione istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., con riferimento ai reati accertati con due sentenze della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, la prima delle quali divenuta irrevocabile nel 2023. La Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due distinti atti, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La difesa lamentava in particolare che il giudice dell’esecuzione non avesse considerato il riconoscimento, ormai coperto da giudicato, della continuazione tra un omicidio e un tentato omicidio, nel cui arco temporale si collocava il terzo delitto oggetto dell’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte individua nel motivo, comune a entrambi gli atti di ricorso, la questione centrale: l’omesso esame del riconoscimento della continuazione operato in sede di cognizione tra i due delitti inframezzati da quello oggetto del procedimento. La Sezione I ritiene il motivo fondato e assorbente, richiamando il principio per cui il giudice dell’esecuzione non può ignorare la valutazione cognitoria quando i reati sui quali è chiamato a decidere si collocano, in tutto o in parte, nell’arco temporale dei delitti già uniti dal vincolo.

Viene richiamato il precedente Sez. I n. 54106 del 2017, insieme ai conformi n. 20471 del 2001 e n. 19358 del 2012: se il giudice dell’esecuzione non accoglie la domanda, pur in presenza di reati maturati in contesti di prossimità temporale e spaziale, deve motivare le ragioni del dissenso rispetto alla valutazione del giudice della cognizione. Si afferma inoltre, sulla scorta di Sez. V n. 12788 del 2023, che non può essere esclusa l’unicità del disegno criminoso già ritenuta, né il giudizio può fondarsi su circostanze contrarie agli accertamenti delle sentenze irrevocabili.

Nel caso concreto la Corte territoriale, pur dando atto del riconoscimento della continuazione in cognizione, lo aveva reputato irrilevante, sostenendo in modo apodittico che la conclusione del giudice della cognizione era vincolata da una non meglio chiarita scelta imputativa del pubblico ministero. La Corte rileva che l’istituto della continuazione ha i medesimi presupposti in sede di cognizione e in sede esecutiva, sicché il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto confrontarsi con il vincolo già accertato e fornire una motivazione adeguata e logica.

La Sezione richiama anche il principio della continuazione per gruppi di reati cronologicamente prossimi, o nel caso in cui un reato si collochi tra reati già uniti tra loro, citando Sez. I n. 15625 del 2023 e Sez. I n. 7381 del 2018. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione e in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dell’istanza nel rispetto dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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