Cessazione prescrizione e sospensione condizionale per reato depenalizzato (Cass. pen. n. 11013/2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, la pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 161-bis, primo periodo, cod. pen., determina la cessazione del corso della prescrizione e non già la sua mera interruzione, con la conseguenza che il termine prescrizionale non riprende a decorrere. L’abolitio criminis parziale conseguente alla modifica delle soglie di punibilità comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna, tra i quali va annoverata l’attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. In tema di sospensione condizionale, l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla relativa richiesta, ove non emergano dalla motivazione elementi utili per la concessione del beneficio, determina l’annullamento della sentenza con rinvio per la sola decisione sul punto, ferma l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dalla Corte d’appello di Lecce per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 (reato edilizio), alla pena di cinque mesi di arresto e 6.000 euro di ammenda. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che l’unico atto interruttivo sarebbe stato il decreto di citazione diretta a giudizio del 26 gennaio 2021, e che il termine quadriennale sarebbe maturato il 26 gennaio 2025, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello; con il secondo motivo, il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in ragione della estinzione dei precedenti penali o della loro depenalizzazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, trova applicazione l’art. 161-bis cod. pen., che prevede la cessazione del corso della prescrizione, e non già la sua interruzione, in caso di pronuncia della sentenza di primo grado. Tale disciplina, introdotta dalla legge n. 134 del 2021, si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, e il suo effetto è quello di arrestare definitivamente il decorso del termine prescrizionale, senza che questo possa riprendere a decorrere. Nel caso di specie, il reato era stato commesso il 19 maggio 2020 e la sentenza di primo grado era stata emessa il 24 giugno 2022, sicché la prescrizione era cessata in tale data.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto parzialmente fondato e ha disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena. Ha rilevato che il primo profilo di doglianza, relativo alla estinzione del primo precedente penale (decreto penale) per effetto dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., era inammissibile perché non dedotto con l’appello e quindi nuovo. Tuttavia, ha ritenuto fondata la censura relativa alla seconda precedente condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983), per la quale il ricorrente assumeva essere intervenuta l’abolitio criminis parziale a seguito della modifica delle soglie di punibilità ad opera del d.lgs. n. 8/2016 (soglia di 10.000 euro). La Corte ha affermato che l’abolitio criminis, anche parziale, fa cessare gli effetti penali della condanna, tra i quali l’attitudine della stessa a costituire precedente ostativo alla concessione di una nuova sospensione condizionale. Ha rilevato che la Corte di appello, pur sollecitata in tal senso con i motivi di gravame, non aveva valutato la fondatezza della pretesa depenalizzazione, né aveva esaminato la documentazione prodotta, limitandosi a escludere di potersi pronunciare per mancanza di elementi. La Corte di cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo esame della questione, ferma l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale.
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