Fatto lieve ex art. 73 comma 5 stupefacenti: valutazione complessiva degli indici (Cass. pen. Sez. VII n. 32210 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può essere operata in base al solo dato ponderale, desunto dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto. Il giudice di merito deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma, spiegando le ragioni della prevalenza attribuita ad alcuni di essi. Tale apprezzamento appartiene al giudizio di fatto ed è insindacabile in sede di legittimità ove si fondi su criteri inferenziali non manifestamente illogici né contraddittori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto il ricorrente responsabile della detenzione illecita di cocaina e marijuana. La difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo la mancanza e l’apparenza della motivazione sul diniego e l’erronea applicazione della medesima disposizione.
Investita del ricorso, la Suprema Corte era chiamata a verificare se il giudice di merito avesse correttamente escluso la lieve entità del fatto e, in particolare, se il diniego potesse fondarsi sugli indici valorizzati nella sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva negato la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla base della diversità delle sostanze detenute e dei quantitativi sequestrati, elementi ritenuti indicativi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato. Tale valutazione, secondo la Suprema Corte, costituisce buon governo della norma assunta come violata.
Il Collegio ha ricondotto il ragionamento al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 51063 del 2018, secondo cui l’accertamento della lieve entità è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale deve effettuare una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente attribuita ad alcuni soltanto di essi.
Ha osservato la Corte che la ponderazione riservata a taluni indici — il dato ponderale, la diversità della tipologia delle sostanze e la rilevanza del quantitativo di droga c.d. “pesante” — resta confinata nel giudizio di fatto e non è sindacabile in legittimità quando si fondi su criteri inferenziali non manifestamente illogici e contraddittori.
Quanto al richiamo all’indirizzo della Sez. VI n. 45061 del 2022, la Corte lo ha ritenuto non pertinente: l’orientamento, oltre a essere rimasto isolato, deve intendersi superato dal consolidato indirizzo secondo cui è necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma, come affermato dalla Sez. III n. 12551 del 2023.
Nel percorso argomentativo la Corte ha anche convenuto sull’eccentricità del richiamo ai precedenti penali dell’imputato, estranei alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendo tuttavia la motivazione adeguata a sostenere il decisum. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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