Sospensione cautelativa accrediti POS per frode e onere prova danno (ABF Collegio di Napoli n. 907 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fornitore del servizio di acquiring può sospendere in via cautelativa l’accredito delle somme relative a transazioni POS quando, in buona fede, sospetti che le stesse siano fraudolente o implichino attività criminali. La sospensione cautelativa è legittima se il fornitore si attivi tempestivamente e se le verifiche presso gli emittenti confermino anomalie nei pagamenti. Il termine massimo di 18 mesi previsto dal contratto per la ritenzione degli importi non è di per sé sproporzionato, coerentemente con i termini legali e convenzionali di contestazione delle operazioni. La carenza di un riscontro articolato nella fase prodromica al ricorso non integra violazione dei principi di buona fede e correttezza se le ragioni della sospensione emergono compiutamente in sede di controdeduzioni. La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’accredito è respinta in assenza di specifica prova e quantificazione del pregiudizio.

Il Fatto

Una società esercente stipulava con un intermediario un contratto per il servizio di acquiring tramite terminale POS fisico. Il 22 marzo 2025, a seguito della vendita di mobilio, venivano processate sei transazioni per complessivi € 14.825,00, tutte accettate dal sistema con emissione delle relative fatture. L’intermediario accreditava soltanto l’operazione di € 3.000,00, chiedendo poi la trasmissione della documentazione fiscale, che la società forniva il giorno successivo.

Poiché l’accredito delle restanti somme non seguiva, la società sollecitava più volte e presentava reclamo, ricevendo riscontri genericamente fondati su una presunta sospetta frode. Adita l’ABF, la ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di accreditamento delle somme con interessi, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la condanna alle spese. L’intermediario eccepiva la legittimità della sospensione e l’assenza di prova del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina contrattuale richiamata dall’intermediario, in particolare l’art. 10, comma 2, che consente al fornitore, in presenza di un sospetto in buona fede di frode, di sospendere accrediti anche di singole transazioni, e il comma 5, che consente di trattenere gli importi fino all’accertamento della legittimità delle operazioni e comunque per un massimo di 18 mesi. Su questa base verifica se la condotta della convenuta fosse giustificata.

Dalla documentazione emerge un quadro oggettivo di anomalia: quattro operazioni venivano effettuate con la medesima carta nell’arco di due minuti, per un totale di € 11.825,00, mentre le altre due, entrambe con altra carta, si susseguivano a un minuto di distanza. Tali dati, raffrontati al transato annuale dichiarato e allo scontrino medio, integravano gli estremi del sospetto in buona fede richiesto dalla clausola.

Il Collegio valorizza inoltre le interlocuzioni con entrambi gli emittenti le carte: il primo confermava la natura sospetta delle operazioni; il secondo, dopo una comunicazione interlocutoria, riferiva la chiusura dei conti degli intestatari per frodi a terzi. È provato, dunque, che la convenuta si attivò tempestivamente e che gli esiti confermarono le anomalie. Quanto alla dedotta sproporzione del termine di 18 mesi, il Collegio lo ritiene coerente con il termine legale di 13 mesi riconosciuto al titolare della carta per contestare le operazioni e con i termini dei circuiti internazionali richiamati nel contratto.

Sul piano della trasparenza, la resistente in fase prodromica si era limitata a richiamare genericamente le clausole, ma in sede di controdeduzioni ha fornito concreta evidenza delle ragioni della sospensione. La condotta non è pertanto censurabile sotto questo profilo. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva l’assenza di specifica documentazione probatoria a supporto dei danni economici, reputazionali e alle opportunità di business lamentati. Il ricorso è quindi respinto, con esclusione del riconoscimento delle spese legali, comunque non quantificate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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