Sospensione ministeriale e revoca prefettizia vanno motivate in modo rinforzato (TAR Puglia n. 1249 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dall’impiego del dipendente dell’ente locale disposta ai sensi dell’art. 143, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, in quanto misura preventiva adottabile anche sulla base di indizi e giudizi di probabilità, richiede una motivazione rinforzata: il processo logico induttivo che ne sorregge l’adozione deve essere esternato, con descrizione delle condotte e degli elementi da cui desumere il collegamento con la criminalità organizzata e il pregiudizio all’imparzialità e al funzionamento dell’amministrazione. La motivazione sommaria o meramente apparente integra vizio invalidante. La revoca prefettizia della qualifica di agente di pubblica sicurezza ex art. 5, legge n. 65/1986 è legittima solo in presenza dei presupposti tassativi ivi previsti, non essendo configurabile un tacito requisito di buona condotta.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Comune di Bari in forza al Corpo di Polizia Municipale, impugnava il decreto del Ministro dell’Interno del 7 febbraio 2025, che ne aveva disposto la sospensione dal servizio per tre mesi, e il successivo provvedimento comunale di presa d’atto. Con motivi aggiunti gravava anche il decreto del Prefetto di Bari del 21 febbraio 2025, che le aveva revocato la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
I provvedimenti erano stati adottati nell’ambito del procedimento ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, avviato per verificare la sussistenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso nel Consiglio comunale. La ricorrente deduceva difetto di motivazione e carenza dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Prefettura. L’art. 135, comma 1, lett. q), c.p.a. non si applica, perché il comma 2 esclude dall’ambito della competenza funzionale le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo le ipotesi specifiche ivi previste. La disposizione derogatoria va letta in senso restrittivo, in chiave costituzionalmente orientata: la devoluzione al TAR Lazio si giustifica per gli atti che colpiscono gli organi elettivi dell’ente, non per un provvedimento sospensivo verso un singolo dipendente. Competente è quindi il TAR Puglia, sede di Bari.
Nel merito il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, definendo la causa sulla questione di più agevole soluzione, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost.
Quanto alla sospensione ministeriale, l’art. 143, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 consente di adottare ogni provvedimento utile a far cessare il pregiudizio, inclusa la sospensione dall’impiego, quando la relazione prefettizia rilevi concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento con la criminalità organizzata. Il Collegio osserva che la misura è preventiva e può fondarsi su indizi, ma ciò impone un onere motivazionale più stringente: tanto più la misura è ablatoria e induttiva, tanto più il percorso logico deve essere esternato. Richiamando C.G.A.R.S., sez. I, n. 153 del 3 marzo 2025 e C.G.A.R.S., sez. I, n. 693 del 24 luglio 2019, il Tribunale rileva che il decreto ministeriale non consente di individuare gli elementi da cui desumere i rapporti con la criminalità organizzata né il pregiudizio arrecato, risultando affetto da vizio di motivazione inemendabile.
La revoca prefettizia, impugnata con motivi aggiunti, trovava la sua principale ragione nel decreto ministeriale ed è quindi invalida in via derivata. In ogni caso mancano i presupposti: l’art. 5, comma 3, legge n. 65/1986 consente la perdita della qualifica solo in caso di venir meno dei requisiti del comma 2 — godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo o di misure di prevenzione, non espulsione dalle Forze armate o destituzione dai pubblici uffici. La ricorrente era solo temporaneamente sospesa e il rinvio a giudizio non era seguito da condanna.
Neppure può invocarsi un implicito requisito di buona condotta, non previsto dalla legge, come ribadito da Consiglio di Stato, sez. III, n. 8350 del 18 ottobre 2024. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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