Requisiti di qualificazione nella subconcessione aeroportuale e discrezionalità tecnica della stazione appaltante (TAR Puglia n. 1257 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Alla stazione appaltante è riconosciuta ampia discrezionalità nel fissare prescrizioni e condizioni di ammissione alla selezione pubblica, potendo introdurre requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi di quelli stabiliti dalla legge. Tale potere incontra il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e del divieto di discriminazioni nell’accesso alla procedura comparativa, in un’ottica di effettiva tutela del confronto concorrenziale. L’esercizio di tale potere costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’amministrazione. Il giudice amministrativo può sindacare le relative valutazioni solo in presenza di macroscopiche illegittimità, mediante un controllo esterno di legittimità, senza sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica, iscritta al RUNTS e sub-concessionaria di un’area aeroportuale dal 2014, apprende della pubblicazione, da parte della società di gestione dello scalo di Bari, di un avviso commerciale per l’affidamento in subconcessione di una tendo-struttura destinata al ricovero di velivoli. L’avviso richiede due requisiti di partecipazione: la licenza aerea di esercizio e il certificato di operatore aereo (COA) o analogo titolo abilitativo.
L’associazione chiede all’ADP di espungere tali previsioni, ritenendole gravemente lesive del favor partecipationis. A fronte del silenzio, propone ricorso per l’annullamento dell’avviso nella parte in cui introduce i due requisiti, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., del principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il contrasto con la circolare ENAC del 22 marzo 2018 in materia di sub-concessioni aeroportuali. Resiste la società di gestione, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per essere la gara andata deserta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità. La circostanza che la procedura sia andata deserta incide sul momento competitivo finale, ma non priva la ricorrente dell’interesse alla decisione. La società di gestione potrebbe indire una nuova gara riproponendo l’avviso nei medesimi termini, con perpetuazione degli effetti lesivi sulla partecipazione. L’interesse concreto e attuale resta dunque la comprensione della legittimità dei requisiti introdotti, questione comune tanto alla ricorrente quanto alla stazione appaltante.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui alla stazione appaltante spetta un’ampia discrezionalità nelle condizioni di ammissione, con possibilità di introdurre requisiti più rigorosi di quelli legali, purché proporzionati, ragionevoli e non discriminatori. In tal caso il sindacato giurisdizionale è esterno e non può sostituire la discrezionalità tecnica dell’amministrazione (richiamata TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 5873 del 12.12.2017).
La scelta di destinare la tendo-struttura ai vettori muniti di COA è congrua e proporzionata, considerati la saturazione degli spazi e la crescita dei volumi di traffico sullo scalo di Bari. La decisione è coerente con le risoluzioni ENAC e del gestore volte a garantire la sicurezza e a prevenire le crisi di capacità: la designazione dello scalo quale struttura coordinata, l’avvio del procedimento di limitazione all’accesso alle infrastrutture e il regolamento di scalo con limitazioni alla sosta degli aeromobili di aviazione generale. Irrilevante è la pregressa sub-concessione della ricorrente, essendo il contratto scaduto e non confrontabile la situazione del 2014 con quella attuale.
Quanto alla seconda censura, il Collegio esclude che l’ENAC debba essere coinvolta nella fase di selezione. Secondo la circolare del 22 marzo 2018 (EAL-24), richiamata e confermata dalla circolare del 2 aprile 2025, l’Ente autorizza l’affidamento della sub-concessione, non la selezione competitiva, demandata alla società di gestione, con funzione di vigilanza sulla coerenza della sub-concessione con la pianificazione approvata. La domanda di annullamento è respinta, unitamente alla richiesta di risarcimento del danno, non sussistendo presupposti né prova. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società di gestione.
Nota della Redazione
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