Revoca nulla-osta conversione permesso stagionale non basta sola scadenza titolo (TAR Toscana n. 724 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non può fondarsi sulla sola circostanza che, al momento della relativa istanza, il titolo da convertire fosse scaduto. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998 ha natura ordinatoria e non perentoria. Il suo decorso, da solo, non giustifica il diniego o la revoca, essendo necessario valutare, nel contraddittorio procedimentale, le ragioni del ritardo e gli altri profili sostanziali che sorreggono la permanenza dello straniero in Italia. È pertanto illegittimo il provvedimento che ometta ogni esame dell’evoluzione complessiva della posizione dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato il 10 gennaio 2020 e con scadenza al 10 ottobre 2020, prorogato fino al 31 luglio 2021 per effetto della normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, presentava il 10 dicembre 2020 una prima istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. L’istanza non si perfezionava per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. Ottenuto un nuovo rapporto di lavoro, l’interessato presentava il 27 gennaio 2022 una seconda istanza di nulla-osta, seguita dal rilascio dell’autorizzazione e dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In esito a una segnalazione della Questura, l’U.T.G.-Prefettura di Prato avviava il procedimento di revoca del nulla-osta, rilevando che al momento dell’istanza il permesso da convertire era già scaduto. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Toscana, deducendo l’illegittimità del provvedimento fondato sulla sola scadenza del precedente titolo e l’esistenza dei requisiti per la conversione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto della controversia: si controverte della revoca del nulla-osta alla conversione, non del distinto procedimento di conversione pendente davanti alla Questura. Su questo piano rileva che la mera erronea indicazione della data di scadenza del permesso da convertire — dichiarata fino al 10 ottobre 2022 anziché al 10 ottobre 2020 — non integra, da sola e in assenza di altri circostanziati elementi, una dichiarazione mendace. Si tratta di un dato agevolmente verificabile dall’Amministrazione, tanto che è emerso in corso di procedimento e non è stato richiamato nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale respinge poi l’argomento difensivo dell’Amministrazione secondo cui la revoca sarebbe giustificata dal mancato esito della prima istanza di conversione: l’istanza per cui è causa è distinta dalla precedente e dagli atti non emerge che le due riguardino il medesimo datore di lavoro.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il termine di sessanta giorni di cui all’art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998 è ordinatorio e non perentorio; il suo mero decorso non può fondare, da solo, un provvedimento di diniego. Residua l’indagine, in sede procedimentale, sulle ragioni del ritardo e sugli altri profili sostanziali che giustifichino la permanenza dello straniero, al netto delle irregolarità amministrative sanabili. Il Collegio richiama in proposito C.d.S., n. 676 del 29 gennaio 2025.

Tale principio è applicato anche alle istanze di nulla-osta alla conversione. Il provvedimento impugnato si fonda unicamente sull’assenza di un titolo valido al momento dell’istanza, trascurando l’evoluzione della posizione del ricorrente: la richiesta di conversione risale al 10 dicembre 2020, il titolo beneficiava della proroga fino al 31 luglio 2021 e la distanza temporale rispetto alla nuova istanza si riduce a circa sei mesi.

Il primo motivo è dunque fondato; il secondo, incentrato sui requisiti per la conversione, resta assorbito, non essendosi l’Amministrazione pronunciata sul punto. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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