Sospensione attività per reiterato inquinamento acustico è potere conformativo del Comune (Cons. Stato n. 6626 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande disposta dal Comune per la reiterata violazione del divieto regolamentare di diffusione sonora all’esterno del locale non costituisce misura sanzionatoria ad effetto punitivo e interdittivo, soggetta ai principi di legalità e predeterminazione di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981. Essa va qualificata come provvedimento espressione dell’ordinario potere ripristinatorio e conformativo dell’Amministrazione comunale, fondato sul potere del Sindaco di tutela della salute pubblica in materia di inquinamento acustico, declinato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995 e della potestà regolamentare ex art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. La tutela della quiete pubblica, quale diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici dell’esercente, e il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione di ragionevolezza riservata all’Amministrazione nella determinazione della durata della sospensione.

Il Fatto

La società titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Roma ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui il Municipio ha disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato per la reiterata violazione, nell’arco di 180 giorni, del divieto di installare all’esterno del locale dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora, previsto dal Regolamento di Polizia Urbana capitolino.

La società ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per l’esiguità del termine assegnato a partecipare al procedimento e per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il TAR ha accolto il ricorso sotto il profilo assorbente della carenza di potere dell’Amministrazione: il Regolamento di Polizia Urbana non potrebbe introdurre una sanzione sospensiva della attività in assenza di una norma primaria di copertura. Roma Capitale ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato non condivide l’impostazione del giudice di prime cure. La qualificazione della misura discende dalla sua funzione concreta: la sospensione non colpisce la persona del titolare, ma agisce sul rapporto amministrativo, ripristinando la conformità dell’esercizio alle prescrizioni che ne regolano lo svolgimento. Non si tratta, quindi, di sanzione amministrativa in senso proprio, ma di misura ripristinatoria e conformativa.

La norma di riferimento è l’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che conferisce al Sindaco il potere di ordinare, con provvedimento motivato, speciali forme di contenimento e abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale potere trova fondamento nel generale potere del Sindaco in materia di sanità e igiene pubblica, riferito alla potestà regolamentare degli Enti locali ex art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il Collegio ribadisce che la presenza di una situazione di inquinamento acustico, anche temporanea, integra di per sé una minaccia per la salute pubblica. Il potere del Sindaco costituisce un dovere connesso all’esercizio delle pubbliche funzioni, non richiedendo i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente né la prova del superamento della normale tollerabilità, trattandosi di strumento ordinario di intervento. Il concetto di inquinamento acustico è definito dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995 come introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, concretando un pericolo per la salute.

La quiete pubblica è bene collettivo e la sua tutela prevale sugli interessi economici di chi, svolgendo attività di intrattenimento, riversa sulla collettività i pregiudizi del proprio esercizio. Poiché la violazione riguarda l’esterno del locale, dove è più difficile impiegare strumenti di insonorizzazione, l’Amministrazione è legittimata ad adottare provvedimenti anche radicali in caso di reiterata violazione.

L’appello è pertanto accolto e il ricorso introduttivo respinto. Le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 2.000,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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