Sospensione attività per recidiva acustica illegittima senza doppio accertamento dell’impianto (TAR Campania n. 8183 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di somministrazione irrogata per recidiva in materia di impatto acustico presuppone un doppio accertamento di violazioni riconducibili a un impianto di diffusione sonora. Il regime autorizzativo dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011 si applica agli esercizi di somministrazione solo se questi si avvalgono di impianti di diffusione sonora o svolgono eventi con diffusione di musica. La mera diffusione occasionale di musica, non collegata a un impianto predisposto, non integra il presupposto della norma. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di sospensione per eccesso di potere da difetto di istruttoria e violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un bar/pasticceria in Napoli e svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande. È stata destinataria di un’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli con cui è stata disposta la sospensione dell’attività per sette giorni, in date prefissate.
Il provvedimento muove da due verbali della Polizia Municipale, con i quali si contestava l’emissione di musica in assenza di relazione o nulla osta di impatto acustico. La società ha impugnato l’ordinanza, i verbali, le note di trasmissione e il regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e rappresentando di aver ottenuto il nulla osta acustico in data successiva agli accertamenti e alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto i profili preliminari. Quanto ai verbali di accertamento di illecito amministrativo, rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 la contestazione della violazione amministrativa assume la consistenza di diritto soggettivo e l’attività sanzionatoria è vincolata. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Quanto alle note di trasmissione, la loro impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. Quanto al regolamento comunale, l’impugnazione è inammissibile per genericità della domanda.
Nel merito dell’ordinanza, il Tribunale ritiene sussistente l’interesse alla decisione nonostante la sospensione cautelare e il decorso dei sette giorni. Il provvedimento inibitorio, in caso di esito infruttuoso dell’impugnativa, potrebbe essere portato ad esecuzione in un diverso arco temporale. La fissazione di date determinate per l’esecuzione non esaurisce l’efficacia dell’atto.
Nel merito, la censura è fondata. Il regime autorizzativo previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011 si applica agli esercizi di somministrazione solo se si avvalgono di impianti di diffusione sonora o svolgono manifestazioni con diffusione di musica. Solo il secondo verbale riferiva della presenza di un impianto, mentre il primo riportava il solo dato della diffusione di musica nei locali, senza collegarla a un impianto, circostanza compatibile con l’uso occasionale di un dispositivo portatile.
Manca dunque il doppio accertamento della violazione della normativa sull’impatto acustico e difetta la recidiva sanzionata dall’art. 18, comma 5, del regolamento comunale. Il primo verbale dà conto di un’attività di diffusione sonora non assoggettabile all’iter autorizzativo dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011. L’ordinanza è quindi illegittima per eccesso di potere da difetto di istruttoria e per violazione di legge, con assorbimento delle censure meno invasive. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte accolto, con annullamento dell’ordinanza.
Nota della Redazione
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