La penale da ritardo va richiesta secondo il petitum sostanziale, non le conclusioni formali (Cass. civ. Sez. 1 n. 8441 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il petitum sostanziale è individuabile attraverso l’esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. Ne consegue che la domanda di applicazione della penale contrattuale da ritardo può essere validamente proposta anche se non espressamente reiterata nelle conclusioni, purché risulti articolata nel corpo dell’atto. La mancata contabilizzazione della penale nel conto finale non comporta alcuna decadenza, atteso che l’art. 117 d.P.R. n. 554/1999 non prevede un termine perentorio a carico della stazione appaltante. Le critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non precedute da osservazioni nel giudizio di merito sono inammissibili in quanto di merito.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di una scuola, conveniva in giudizio il Comune committente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai maggiori costi sostenuti a causa di sospensioni e modifiche dell’opera. Il Tribunale, operata la compensazione con le domande riconvenzionali dell’ente, condannava la società al pagamento di una somma. La Corte d’Appello, in parziale riforma, rideterminava l’importo dovuto, riconoscendo l’applicazione delle penali da ritardo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza per aver accolto la domanda di applicazione delle penali, sostenendo che il Comune non le aveva richieste nelle conclusioni, riferendosi genericamente ai danni. La Suprema Corte ha chiarito che il petitum è individuabile attraverso l’esame complessivo dell’atto introduttivo: nella specie, la comparsa di costituzione conteneva uno specifico paragrafo dedicato a “Danni e penali per ritardo”, con esplicito richiamo all’art. 14.5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata contabilizzazione della penale nel conto finale, poiché l’art. 117 d.P.R. n. 554/1999 non prevede alcuna decadenza a carico della stazione appaltante. Quanto alle residue doglianze sulla valutazione della CTU, la Corte le ha giudicate inammissibili, poiché la società non aveva allegato di aver presentato osservazioni alla consulenza nel giudizio di merito, limitandosi a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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