Cessazione materia contendere e spese dopo revoca in autotutela DASPO (TAR Piemonte n. 1726 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione. La regolazione delle spese segue criteri distinti: la metà può essere compensata in ragione dell’apprezzabile intervento in autotutela dell’Amministrazione, sollecitato dalla fase cautelare; la restante metà va posta a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione secondo i parametri di legge.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Torino gli aveva applicato il D.A.SPO., ossia il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per la durata di un anno dalla notifica. Il provvedimento estendeva il divieto a tutti gli impianti del territorio nazionale ed estero, alle aree circostanti lo stadio cittadino e ai centri sportivi nel raggio di cinquecento metri, oltre che ai percorsi ferroviari, stradali e aeroportuali riconducibili agli eventi calcistici.
Nel corso del giudizio la Questura resistente, insieme al Ministero dell’Interno, revocava in autotutela il provvedimento impugnato. Entrambe le parti chiedevano quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente insisteva però nella richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione resistente ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e che entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Su queste premesse il Tribunale ha dichiarato la cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando alcun interesse alla pronuncia di merito.
La questione realmente dibattuta ha riguardato la regolazione delle spese processuali. Il Collegio ha adottato una soluzione intermedia, articolata su due criteri distinti.
La prima metà delle spese è stata compensata. Il Tribunale ha valorizzato l’apprezzabile intervento in autotutela della Questura, maturato a seguito della fase cautelare: una condotta processuale che ha eliminato la materia del contendere e che giustifica il venir meno di una piena condanna.
La restante metà è stata invece posta a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Il Tribunale ha cioè valutato come il giudizio si sarebbe verosimilmente concluso, riconoscendo la posizione del ricorrente, e ha liquidato l’importo in ottocento euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1., d.p.r. n. 115/2002.
Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ravvisando i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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