Regolazione ART e poteri di aggiornamento delle concessioni autostradali (TAR Piemonte n. 1740 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti nella definizione dei sistemi tariffari delle concessioni autostradali è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria o motivazione, restando precluso il controllo intrinseco sulle valutazioni tecniche opinabili. La regolazione di settore è fisiologicamente periodica e la sua revisione incide legittimamente sui rapporti di durata ancora in corso, configurando retroattività impropria ammessa nei limiti della ragionevolezza, con il solo vincolo della sostenibilità della gestione e dell’equa remunerazione del capitale effettivamente investito, non della cristallizzazione di mere aspettative di rendimento. L’equilibrio economico-finanziario tutelato non è un reddito garantito, ma l’equilibrio che coniuga gestione efficiente e remunerazione equa in aderenza ai parametri regolatori tempo per tempo vigenti. Quanto agli atti di regolazione, la motivazione per relationem e l’analisi di impatto in termini qualitativi sono ammissibili, valutandosi l’istruttoria sull’intero procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, concessionaria autostradale, ha impugnato la delibera ART n. 241/2025, adottata in conclusione del procedimento avviato nel 2024, con cui l’Autorità ha approvato l’aggiornamento del sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all’art. 37, comma 2, lettera g), d.l. n. 201/2011. Il nuovo atto di regolazione modifica il sistema tariffario predisposto nel 2019, intervenendo su entrata in vigore delle misure, matrice dei rischi, poste figurative, tasso di remunerazione del capitale, valore di subentro e costi operativi ammessi a riconoscimento tariffario.

La concessionaria ha dedotto l’illegittimità della nuova regolazione, lamentando la violazione dei propri poteri contrattuali, l’aggravamento del rischio traffico, l’effetto retroattivo delle misure e il ridimensionamento delle attese di ricavo. Ha chiesto l’annullamento della delibera e degli atti presupposti. Si sono costituiti l’Autorità e il Ministero, contestando nel merito le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un inquadramento preliminare sui limiti del sindacato in materia di regolazione economica. Richiamando Cons. Stato n. 3678/2025, il TAR ribadisce che il potere dell’ART ha natura di discrezionalità tecnica, sindacabile solo ove ictu oculi viziato da manifesta illogicità o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del regolatore, dovendosi arrestare oltre il limite della plausibilità.

Sul piano del fondamento dei poteri, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 37 del d.l. n. 201/2011 e la lettera g) introdotta nel 2018, in combinato disposto con l’art. 43, demandano all’ART poteri di intervento su tariffe e PEF delle concessioni in essere. Quanto alla legge n. 193/2024, essa non circoscrive le competenze dell’Autorità, ma ne rafforza il ruolo. Il regolatore, già dal 2018, è quindi legittimato a dettare regole idonee a imporsi anche sul patto delle parti, con riferimento ai PEF vigenti.

Il TAR respinge la censura di retroattività. Nei rapporti di durata trova applicazione la nozione di retroattività impropria, che ammette periodiche revisioni, purché ragionevoli. Richiamando Corte cost. n. 147/2025 e la giurisprudenza unionale su rapporti concessori, il Collegio osserva che l’operatore non può confidare nell’assenza di modifiche normative e che la concessione autostradale, in quanto ascrivibile ai SIEG, implica una dinamica trilaterale in cui rilevano gli interessi degli utenti.

Sul merito, la ricorrente non ha offerto dati storici che comprovino l’insostenibilità delle misure, lamentando solo minori introiti rispetto a stime contrattuali. Per il rischio traffico, la delineazione per quindici anni è coerente con la causa contrattuale; la ricorrente non ha allegato dati idonei a dimostrarne l’irrazionalità. Quanto alla matrice dei rischi e alle poste figurative, la scelta dell’Autorità è motivata e coerente con il principio di permanenza del rischio in capo al concessionario.

Sul regime transitorio, la Misura 5 non ripropone il blocco tariffario censurato dalla Consulta, ma costruisce un sistema commisurato alla situazione di ciascuna concessione, con termine di dodici mesi per l’adeguamento, compatibile con il termine di 180 giorni giudicato congruo dalla giurisprudenza unionale. Le censure su costi operativi, comparabili e tasso di remunerazione sono respinte per difetto di prova dell’irrazionalità. Il ricorso è complessivamente rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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