Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 14 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, introdotto per l’esecuzione di un giudicato civile di condanna al pagamento di somme in favore di un docente, il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 3, comma 34, d. Lgs. n. 149/2022, e notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico sono connesse ai compiti istituzionali, con la conseguenza che il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Piemonte l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, a titolo di retribuzione professionale docenti per due anni scolastici, di un importo lordo di € 1.333,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La parte ha domandato l’ordine di pagamento delle somme liquidate in linea capitale e a titolo di interessi, escludendo le spese liquidate in favore dei procuratori antistatari, e la nomina immediata di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d. Lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.

Il titolo è stato notificato in via telematica al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione e ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione, il ricorso è stato accolto e al Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni entro sessanta giorni.

La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine con apposita istanza indicante il proprio codice fiscale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali, poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state distratte in favore dei procuratori antistatari, con riduzione dei parametri del D.M. n. 55/2014 in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti a favore di docenti assunti a tempo determinato. Ha quindi disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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