Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il militare cessato a domanda (TAR Abruzzo n. 15 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, si applica al personale della Guardia di Finanza e alle altre forze di polizia a ordinamento militare, senza distinguere tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, spetta anche al militare cessato dal servizio a domanda che abbia maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che subordina l’attribuzione dei sei scatti al versamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda, opera esclusivamente ai fini pensionistici e non incide sull’indennità di buonuscita, la quale ha natura di retribuzione differita e non richiede ulteriore contribuzione.
Il Fatto
Un luogotenente della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza a domanda dal 1° settembre 2016 con 56 anni di età e 38 anni di servizio utile, richiedeva all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’ente previdenziale respingeva l’istanza, sostenendo che il beneficio spettasse soltanto al personale cessato per limiti di età, inabilità o decesso e non a quello collocato a riposo a domanda.
Il ricorrente impugnava il diniego dinanzi al TAR, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme richiamate e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Si costituivano la Guardia di Finanza, chiedendo l’estromissione per difetto di legittimazione passiva, e l’INPS, insistendo per la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comando Regionale della Guardia di Finanza, richiamando il consolidato principio per cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, con conseguente estromissione dal giudizio.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente. In primo luogo, ha escluso che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 trovi applicazione soltanto in favore della Polizia di Stato. La nozione di forze di polizia, ivi richiamata, comprende anche la Guardia di Finanza, come si evince dall’art. 16 della legge n. 121/1981 e dal rinvio operato dall’art. 6 del medesimo decreto. Il Collegio ha condiviso sul punto l’orientamento del CGARS, sentenza n. 770/2022, già recepito dal Tribunale nella sentenza n. 237/2024, secondo cui l’ambito applicativo della disposizione non distingue tra appartenenti all’ordinamento civile e militare.
Quanto all’obiezione fondata sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il TAR ha chiarito che tale norma disciplina esclusivamente l’attribuzione dei sei scatti in aggiunta alla base pensionabile, come si evince dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. Essa non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita e non richiede alcun versamento contributivo aggiuntivo da parte del dipendente.
Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’INPS a corrispondere l’indennità includendo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni e l’esistenza di precedenti in senso opposto.
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Nota della Redazione
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