Sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione e necessità di approfondimento nel merito (TAR Puglia n. 125 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione non richiede l’accertamento del fumus boni iuris in termini di probabile fondatezza del ricorso, ma può fondarsi sulla natura del pregiudizio dedotto e sull’opportunità di consentire al giudice del merito una decisione re adhuc integra. Quando le questioni poste dal gravame richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato costituisce esito interinale idoneo a garantire la tutela cautelare, con compensazione delle spese della fase.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Gallipoli, assumendo che il provvedimento non gli fosse stato comunicato. Nel ricorso venivano gravati, ove occorra, anche il verbale di sopralluogo del 23 maggio 2025 e la relazione di sopralluogo del 14 luglio 2025, nonché la nota del funzionario responsabile del procedimento del rilascio titoli edilizi del 14 agosto 2025, ancorché non conosciuti e comunque lesivi. La domanda cautelare era volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati nelle more del giudizio di merito, fissato per la prima udienza pubblica del mese di aprile 2027.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, valorizzando due profili concorrenti. In primo luogo, la natura del pregiudizio dedotto dal ricorrente, correlato all’esecuzione di un provvedimento di natura demolitoria; in secondo luogo, l’opportunità di preservare la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione del merito, evitando che l’esecuzione dell’ordinanza possa pregiudicare l’utilità dell’eventuale accoglimento del ricorso.

Il Collegio ha evidenziato la necessità di consentire al Tribunale, nella fase di merito, una decisione re adhuc integra, ossia che non intervenga quando la situazione materiale sia già stata irreversibilmente modificata dall’esecuzione della demolizione. Tale esigenza assume rilievo decisivo, richiedendo le questioni sollevate con il gravame un approfondimento che non può essere compiuto utilmente nella sede sommaria e interinale della tutela cautelare. La sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione è stata pertanto disposta in via interinale, con fissazione della prima udienza pubblica di merito nel mese di aprile 2027.

In considerazione della natura della decisione e della fase in cui veniva assunta, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese del giudizio cautelare. Il Collegio ha infine ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *