Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Campania n. 1257 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi senza margini di discrezionalità. L’azione di ottemperanza è ricevibile quando ricorrono la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., la produzione della copia autentica della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta, i cui poteri sono concorrenti con quelli dell’amministrazione, che conserva la facoltà di adempiere spontaneamente fino all’insediamento dell’ausiliario.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza definitiva n. 2862/2023 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con emissione di due buoni elettronici da € 500,00 ciascuno.

Nonostante la notifica in forma esecutiva e il passaggio in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi adito il TAR Campania per ottenere la piena esecuzione del giudicato, con assegnazione di un termine e nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza difese nel merito né prova dell’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha verificato la ricevibilità dell’azione. La domanda rientra nella previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di esecuzione di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. La competenza è radicata ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., trovandosi il giudice che ha emesso la sentenza nella circoscrizione del TAR adito.

Il ricorso è stato corredato dalla copia autentica della sentenza, munita di attestazione di passaggio in giudicato, in conformità all’art. 114, comma 2, c.p.a.. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione: la sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 3.5.2025 e il ricorso è stato proposto con notifica del 1.12.2025.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. La sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio: l’amministrazione deve conformarsi al decisum senza discrezionalità, salvo gli aspetti tecnici e procedurali dell’esecuzione. L’obbligo consiste nel far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita già riconosciuto in sede di cognizione, cioè l’accredito dei buoni elettronici per la formazione. L’inadempimento è pacifico, non contestato e non smentito da alcun atto di esecuzione.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare piena e integrale ottemperanza entro sessanta giorni, assegnando la carta elettronica e accreditando € 1.000,00. Ha inoltre nominato fin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie o di un dirigente delegato. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, il Collegio ha ribadito che il potere del commissario e quello dell’amministrazione sono concorrenti, sicché l’amministrazione può adempiere spontaneamente fino all’insediamento dell’ausiliario. Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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