Ottemperanza ai decreti ingiuntivi e cessazione della materia del contendere per pagamento integrale del credito residuo (TAR Sardegna n. 911 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti nascenti da decreti ingiuntivi non opposti, l’effettiva quantificazione del credito residuo può essere demandata all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio quando la complessità dei conteggi e delle imputazioni di pagamento renda difficoltosa una puntuale determinazione. Ove l’amministrazione, all’esito della verifica peritale, disponga il pagamento dell’intera somma individuata come dovuta, il giudizio deve essere dichiarato cessato per cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione stessa alla refusione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica, in quanto sostanzialmente soccombente.
Il Fatto
Un avvocato proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna, chiedendo la condanna al pagamento delle somme ancora dovute in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Sassari, non opposti e notificati nel 2016. Il ricorrente assumeva di essere rimasto creditore delle somme complessive di euro 14.462,64, a fronte di un adempimento solo parziale da parte dell’amministrazione.
La Gestione intimata si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese e ribadendo la correttezza dei propri conteggi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la difficoltà tecnica di addivenire a una puntuale quantificazione delle somme ancora effettivamente dovute dal ricorrente, riteneva necessario disporre una CTU, nominando un dottore commercialista con il compito di determinare il credito residuo, ripartito per voci, in considerazione delle corrette imputazioni dei pagamenti medio tempore effettuati dall’amministrazione.
All’esito dell’attività peritale, il consulente depositava la relazione finale, accertando un credito residuo complessivo di euro 6.081,13 a favore del ricorrente, così ripartito: euro 3.510,09 per il primo decreto ingiuntivo ed euro 2.571,04 per il secondo. Il ricorrente risultava, quindi, titolare di un credito di importo inferiore rispetto a quello azionato.
A seguito di tale accertamento, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS, con delibera del proprio Commissario Straordinario, disponeva il pagamento dell’intera somma individuata dal consulente. Le parti, all’odierna udienza, concordavano pertanto sulla cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa creditoria.
Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l’amministrazione, in quanto sostanzialmente soccombente, al pagamento delle spese di lite e delle spese della CTU, liquidate in misura contenuta in ragione della complessità dei conteggi e dell’avvenuto adempimento prima della definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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