Sospensione condizionale subordinata al pagamento dell’imposta evasa anche senza parte civile (Cass. pen. Sez. III n. 41867 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento dell’imposta evasa anche quando l’Agenzia delle entrate non si sia costituita parte civile nel processo penale. La costituzione di parte civile non è presupposto necessario della subordinazione, perché il pagamento del tributo non integra il risarcimento del danno né la restituzione di un bene, ma rappresenta la doverosa ricomposizione del rapporto economico tra Stato e contribuente. Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie penal-tributarie correlate all’evasione è infatti l’integrità dell’erario, quale strumento di sostentamento della spesa pubblica. Ne consegue che il diniego di subordinazione fondato sull’assenza della parte civile è escluso, mentre restano sindacabili in cassazione, nei limiti del vizio di motivazione, l’ammontare del tributo e il termine apposto al pagamento.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto il ricorrente, legale rappresentante di una società, responsabile del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, ricondotto il fatto all’ipotesi del comma 2-bis. L’imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con pene accessorie, con confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 fino alla concorrenza di una somma determinata e con sospensione condizionale subordinata al pagamento delle imposte evase.
Avverso la sentenza territoriale il condannato proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi, deducendo vizi di motivazione e travisamento delle prove, contestando l’elemento soggettivo del reato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il trattamento sanzionatorio, la subordinazione della sospensione condizionale e, da ultimo, l’omessa risposta a uno specifico motivo di appello sulla possibilità di condizionare il beneficio in difetto di costituzione della parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione della c.d. doppia conforme: la sentenza di appello ha condiviso analisi e valutazione degli elementi di prova del primo grado, sicché le due motivazioni si integrano in un unico corpo argomentativo. Ne deriva, secondo la giurisprudenza richiamata, che il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le sentenze, non potendosi limitare a reiterare le censure già proposte in appello.
Su questa base i primi motivi sono dichiarati generici. Quanto alla contestazione della prova, la Corte territoriale aveva valorizzato circostanze specifiche — l’assenza di dichiarazioni annuali, di versamenti d’imposta, di mezzi, personale e sede della società emittente le fatture — che ne comprovavano la natura di mera “cartiera”. Il ricorrente non si confronta con tali argomenti, né illustra le ragioni di una pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto qualificato come indagato, peraltro sentito con le garanzie difensive.
Il motivo sull’elemento soggettivo è dichiarato inammissibile perché non proposto con l’atto di appello né riportato nel riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza territoriale, a sua volta non censurato. Analogamente è generico il motivo sul diniego delle attenuanti generiche: dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito con modifiche nella legge n. 125/2008, il solo stato di incensuratezza non basta a fondare la concessione della diminuente. La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra poi nei poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabili se adeguatamente motivati.
Il nucleo del principio è affrontato con il sesto motivo, corrispondente al quarto motivo di appello. La Corte lo ritiene infondato: le peculiarità dei reati tributari impongono di distinguere il pagamento del tributo dal risarcimento del danno. Il tributo evaso non è restituzione di un bene, ma ricomposizione del rapporto economico tra Stato e contribuente, il cui bene giuridico tutelato è l’integrità dell’erario. Pertanto l’assenza di costituzione di parte civile dell’Agenzia delle entrate non è presupposto necessario della subordinazione. Le ulteriori censure sul termine concesso per l’adempimento sono dichiarate non dedotte in appello e comunque infondate, avendo la sentenza di primo grado determinato l’ammontare del tributo e indicato un termine certo di pagamento. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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